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Divorzio: l'assegno va sempre rapportato al tenore di vita coniugale



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 15748 del 24 Giugno 2013. In tema di divorzio e per il caso in cui ilconiuge obbligato sia venuto in possesso dell'eredità paterna durante laconvivenza matrimoniale essendo la separazione successiva a tale fatto,l'assegno va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, maindice di tale tenore può essere l'attuale disparità reddituale dei coniugi, anche se il coniuge erede afferma che irelativi beni immobili erano all'inizio scarsamente produttivi di reddito: iltenore di vita cui deve tendere l'assegno divorzile, non è solo quello in attoma pure quello potenziale. Per questo, il notevole patrimonio ereditato potevaessere messo a frutto ovvero parzialmente alienato per far fronte ai bisognifamigliari. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione Civile, con lasentenza 24 giugno 2013, n. 15748.

Il caso riguarda un procedimento di divorzio nelquale alla moglie era stato assegnato l'assegno per i figli e per la medesima. La Suprema Corte precisa che non puòeffettuarsi una comparazione tra i regimi di separazione e divorzio, stante ladifferenza nei presupposti, natura e caratteri dei due assegni (per tutte,Cass. N. 18433/2010). Per quanto riguarda la possibilità dicorrispondere l'assegno direttamente al figlio maggiorenne, la Corte diCassazione precisa che, giurisprudenza consolidata, anche dopo l'entrata invigore dell'articolo 155 quinquies, codice civile, ritiene legittimato allarichiesta il genitore convivente con il figlio maggiorenne, salvo evidentementediversa scelta dello stesso, pacifica essendo in causa tale convivenza.

In relazione, invece, al mantenimento deifigli minori, l'importo dell'assegno deve tenere conto della loro crescita edelle loro aumentate esigenze, come ad esempio quelle concernenti lo studio.

Data: 07/07/2013 07:29:00
Autore: C.G.