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Le regole applicabili per la fissazione dell'udienza davanti al giudice di pace



di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n.15655 del 21 Giugno 2013. Il giudice nazionaleche non abbia tenuto la prima udienzadella causa nella data fissata dalla legge per ragioni a lui pertinenti, puòtrattarla in altra data dal suo stesso ufficio fissata successivamente senzacurare la comunicazione di tale fissazione alla parte procedente e ciò facendopuò pervenire ad una decisione che non costituisca violazione degli articoli163, 311 e 170 CPC , dell'articolo 111, Costituzione, dell'articolo 6, comma 1,CEDU e dell'articolo 14, del Patto Internazionale sui diritti civili e politici(in base al combinato disposto degli articoli 2 e 10, Costituzione, aventivalore ed efficacia costituzionale)?

E' il quesito postoalla Corte di Cassazione, a cui ha dato risposta con la sentenza 21 giugno2013, n. 15655. Partendo dalpresupposto che l'articolo 318, comma 3, c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, statuisceespressamente che se la citazioneindica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandataall'udienza immediatamente successiva, riproducendo quanto stabilito conriguardo al procedimento davanti al Tribunale dagli articolo 168, comma 4,c.p.c. e 82 disp. att. c.p.c., la Suprema Corte afferma che “nel procedimento davanti al giudice dipace, il rinvio d'ufficio, per non esservi udienza nel giorno fissato nell'attointroduttivo della lite deve intendersi disposto per l'udienza immediatamentesuccessiva che sarà in concreto tenuta dal giudice designato alla trattazionedel processo, senza alcun obbligo per il cancelliere di comunicare alla partecostituita il rinvio”: ne consegue l'onere per le parti di presentarsi aquella che, secondo il calendario ufficiale, è l'udienza successiva.

Data: 01/07/2013 12:20:00
Autore: C.G.