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Spetta all'imputato confutare l'esito dell'etilometro



di Marco Massavelli - L'estate è periodo di "feste e concerti inpiazza", e durante tali manifestazioni si effettua, di regola, vendita esomministrazione di bevande, soprattutto alcoliche, nel rispetto, ovviamente,delle vigenti disposizioni normative che regolano la materia e delle ordinanzeprefettizie che vengono emanate ad hoc.

E' importante sempre rammentare lo slogan anglosassonesecondo il quale "se bevi, non guidi", per introdurre l'argomentooggetto della sentenza della Corte diCassazione Penale 15 maggio, 2013, n. 20977: la guida in stato di ebbrezzaalcolica.

L'articolo 186, codice della strada, come è noto,stabilisce che "E' vietato guidare in stato diebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche".

Qualoradagli accertamenti effettuati sulla persona, così come disposto dai commi 4 e5, dell'articolo 186, risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemicosuperiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessatoè considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzionipenali e amministrative previste.

Alfine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agliaccertamenti tecnici , gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,commi l e 2, codice della strada, secondo le direttive fornite dal Ministerodell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio perl'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamentiqualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (c.d.pre-test effettuati con i precursori).

Quandotali accertamenti qualitativi hanno datoesito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimentimotivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato dialterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool (per i quali,ultimi due casi, gli accertamenti qualitativi non devono essere effettuatiobbligatoriamente), gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando,hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e proceduredeterminati dal regolamento: e lo strumento utilizzabile è il c.d."etilometro".

L'articolo379, regolamento di esecuzione c.d.s., relativamente alle procedure da seguireper l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica prescrive che:

· L'accertamentodello stato di ebbrezza si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolareespirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'ariaalveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8grammi per litro (g/l) (rectius: 0,5 g/l), il soggetto viene ritenuto in statodi ebbrezza.

· La suddetta concentrazione dovrà risultare daalmeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5minuti.

In relazioneall'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica attraverso l'utilizzodell'etilometro, con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione precisache: "Questa Corte ha stabilito che in temadi guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisceprova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria atale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodonell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazionedella sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio.L'art. 379 reg. esec. del codice della strada dal canto suo, si limita ad indicarele verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poteressere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazionedetermini l'inutilizzabilità delle prove acquisite (Sez. IV, n. 17463 del24/03/2011, …, Rv.250324). Si è anche aggiunto che, allorquando l'alcoltestrisulti positivo costituisce onere delladifesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale,ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppurel'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione, nonlimitandosi a richiedere il deposito della documentazione attestante laregolarità dell'etilometro (Sez. IV, n. 42084 del 04/10/2011, Rv. 251117)”.

Data: 28/06/2013 10:40:00
Autore: C.G.