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Espulsione dello straniero: l'errore del nominativo non rende nullo il provvedimento



di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezioneVI, sentenza n. 15232 del 18 Giugno 2013. In materiadi espulsione dello straniero, dicui al decreto legislativo 286/98, l'errore nell'indicazione delle generalità del destinatario delprovvedimento di espulsione, ove non sia contestata l'identità del destinatariostesso bensì solo la corretta trascrizione del suo nome, non comporta la nullità del provvedimento, ma lasemplice rettificabilità dell'errore materiale. Lo ha stabilito la Corte diCassazione con la sentenza in commento.

Il fattoriguardava un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura nei confronti di uncittadino tunisino, sul quale si faceva riferimento ad un nominativo che non era quello risultante dalpassaporto intestato al ricorrente. Il giudice di pace aveva accolto il ricorsodello straniero espulso sul rilievo che la Pubblica Amministrazione avrebbeavuto la possibilità di sanare con altro atto il vizio eccepito dallo stranieroe riscontrato effettivamente nel giudizio.  L'Amministrazionesoccombente ha proposto ricorso deducendo che era stato l'interessato, comespesso avviene durante l'attività di polizia giudiziaria finalizzata allacompiuta identificazione delle persone nei cui confronti vengono svolte leindagini, a norma dell'articolo 349, codice di procedura penale, nei confrontidei quali si procede eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici,fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti, e a fornire, volta avolta, alle varie Autorità con le quali era venuto a contatto, una versionediversa del proprio cognome, senza mai esibire un documento di identità.

La Corte diCassazione ha così accolto la tesidell'Amministrazione ricorrente, cassando il decreto impugnato e rinviandola causa al giudice di pace che dovrà attenersi al principio di dirittostabilito dalla Suprema Corte.

Data: 25/06/2013 10:00:00
Autore: C.G.