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Cassazione: illegittimo il licenziamento se il superamento del periodo di comporto è causato da mobbing



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 14643 dell'11giugno 2013.Il periodo di comportoè un limite di assenze causate da malattia imposto dalla legge e dai singolicontratti collettivi nazionali a carico del lavoratore. Superato tale limite,il datore di lavoro può legittimamente procedere al licenziamento.

Nel caso in oggetto il lavoratorericorre avverso il proprio datore di lavoro per sentir pronunciare l'illegittimitàdel licenziamento, avvenuto proprio per il superamento del periodo di comporto.Il dipendente sostiene che l'assenza prolungata oltre i termini di legge èstata causata da mobbing, perpetratodal datore di lavoro il quale avrebbe ripetutamente sottoposto il soggetto amansioni degradanti rispetto alla sua qualifica ed all'ordinario carico dilavoro, proprio al fine di cagionarne le dimissioni. Dal mobbing sarebbederivata vera e propria malattiaprofessionale (sindrome ansioso-depressiva), di per sé sufficiente adescludere la legittimità del licenziamento per superamento del periodo dicomporto.

Il lavoratore risulta vittoriosoin primo e in secondo grado. L'azienda ricorre dunque innanzi la Suprema Corte.La Cassazione conferma che la decisione di merito è immune da vizi diillogicità, e dunque privi di difetto di motivazione. Procede poi a riaffermarela definizione di mobbing data dagiurisprudenza costante: “per mobbing siintende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superioregerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti dellavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiteraticomportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o dipersecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazionedel dipendente, con effetti sul suo equilibrio psicofisico e del complessodella sua personalità”. Nel suo ricorso la società non avrebbe in alcunmodo raggiunto la prova contraria né le sue motivazioni sono state ritenutedalla Cassazione meritevoli di accoglimento; lo stesso viene dunque rigettato epienamente confermata la sentenza d'appello.

Data: 24/06/2013 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi