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Cassazione: la notifica di verbale ispettivo e ordinanza ingiunzione non interrompe i termini di prescrizione del credito previdenziale



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 13218 del 28Maggio 2013. A seguito di rigetto diricorso del giudice di merito per opposizione tardiva ad ordinanza ingiunzionein tema di omesso versamento di oneri previdenziali, la società interessataricorre in Cassazione lamentando avvenuta prescrizione del creditoprevidenziale.

L'Inps promuove ricorsoincidentale evidenziando come la notificadell'ordinanza ingiunzione si sarebbe perfezionata ex art. 140 c.p.c., ilquale prevede che, anche se la raccomandata non viene recapitata, la notificasi intende come avvenuta decorsi dieci giorni dalla spedizione dellaraccomandata. Tale orientamento troverebbe fondamento nella pronuncia dellaCorte Costituzionale n. 3/2010. La Cassazione disattende tuttavia taleorientamento affermando al contrario che “incaso di incertezza dei luoghi, l'onere di cercare la residenza del destinatariograva sul soggetto che promuove la notificazione, così come l'onere di provaredi averla eseguita con l'ordinariadiligenza”. Nel caso di specie mancherebbe tale prova, essendo laraccomandata stata restituita al mittente con la dicitura “trasferito”: lanotifica non si sarebbe dunque perfezionata. L'eventuale esito negativo della ricerca del recapito da parte dell'entepubblico (ricerca mai effettuata) avrebbe dovuto spingere lo stesso ad eseguirenotifica ex art. 143 c.p.c. (notifica apersona di residenza, domicilio o dimora sconosciuti).

Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione del creditoprevidenziale, al contrario di quanto statuito dal giudice del merito,evidenzia la Suprema Corte come la sentenza di rigetto della Corte d'Appello inmerito all'opposizione all'ordinanza ingiunzione non sia idonea ad interromperela stessa. Statuisce infatti la Corte che “l'ordinanzaingiunzione relativa a sanzioni amministrative e il verbale ispettivo dell'Ispettoratodel lavoro non hanno efficacia interruttiva della prescrizione del creditocontributivo; in particolare la prima, attesa la diversità della pretesa, non èqualificabile come procedura finalizzata al recupero dell'evasionecontributiva, né configura un atto prodromico diretto al conseguimento deicontributi omessi; il secondo costituisce un atto posto in essere da unsoggetto, l'Ispettorato del lavoro, diverso dall'ente impositore”.

La Cassazione accoglie cosìquesto motivo di ricorso, ritenendo prescritto il credito previdenziale,cassando con rinvio la sentenza della Corte d'Appello.

Data: 03/06/2013 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi