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Cassazione: condominio, responsabilità da cose in custodia e doveri dell'amministrazione provinciale



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 10898 dell'8Maggio 2013.Un condomino ha promosso azionedi risarcimento del danno da infiltrazioni subite dalla propria unitàimmobiliare avverso il condominio, ritenendo che causa di dette infiltrazionifosse una cattiva manutenzione dellastrico solare. Resiste e ricorre il condominio, il quale, nelle propriedifese, denuncia vizio di motivazione della sentenza di merito poiché ilgiudice non avrebbe tenuto conto della circostanza che di fatto il condominiosorgesse nelle vicinanze di un terrapieno, già esistente all'epoca dellacostruzione dello stabile e mai adeguato dall'amministrazione provinciale. Successivoespletamento di CTU avrebbe dimostrato che l'allagamento sarebbe derivato propriodalla strada.

La Suprema Corte accoglie ledoglianze del condominio segnalando come, ex art. 2051 cod. civ., sia doveredella pubblica amministrazione vigilare e regolare la portata dei beni pubblicirelativamente alla loro funzione propria. Nel caso di specie l'amministrazioneprovinciale non ha mai provveduto a regolare il regime delle acque piovane nelnuovo collettore, causando di fatto un sovraccarico di acqua piovana a dannodel condominio. “Si sottolinea che laresponsabilità ex art. 2051 cod. civ. è applicabile anche nei confronti dellaprovincia poiché responsabile della mancata custodia delle cose comuni odemaniali”. Nel momento in cui la pubblica amministrazione viene meno aipropri obblighi di diligenza e di prudenza e arreca danno a terzi, il relativo accertamento compete al giudice ordinario, il quale ha ilpotere di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno ingiustamenteprovocato.

Data: 13/05/2013 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi