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Corte Costituzionale: irreperibilità del contribuente e procedimento ex art. 140 c.pc.



La redazione di questo articolo è stata possibile grazie alla segnalazione del Collega Avvocato Stefano Paniccia, che si ringrazia.
Commento di Licia Albertazzi - Sentenza Corte Costituzionale n. 258 del 28 Novembre 2012
Su rinvio per questionidi legittimità costituzionale operato dal Tribunale di Padova infunzione di Giudice del Lavoro, la Corte ha vagliato la normativa dicui all'art. 26 d.p.r. 602/1973 (disposizioni sulla riscossionedelle imposte sul reddito) inerente la notifica di cartellaesattoriale (nel caso di specie attinente a debiti in materiaprevidenziale) nel caso in cui il contribuente sia irreperibilepresso il proprio domicilio fiscale. Il giudice di merito dubitavadella legittima applicabilità della normativa specifica (la qualeconsentirebbe la semplice affissione del provvedimento presso l'albocomunale, con decorrenza di effetti a partire dal giorno successivo)anche nei casi espressamente rientranti nella casistica di cuiall'art. 140 c.p.c., il quale impone, oltre a detta azione, anche lanotifica dell'avviso a mezzo posta raccomandata con ricevutadi ritorno ed affissione di avviso di tale deposito presso laresidenza o il domicilio.

La normativa in oggettoera applicabile in tutti i casi di irreperibilità del contribuente,sia assoluta (il luogo di domicilio e residenza deldestinatario è ignoto) che relativa (assenza temporanea dalproprio domicilio fiscale). La Corte Costituzionale ha affermato comel'applicazione di questa normativa crei un'ingiustificata disparitàdi trattamento e generi una lesione del diritto di difesa,non consentendo al debitore di conoscere tempestivamente perprovvedimento al fine di disporre una adeguata strategia difensiva(ipotesi rispettabile solo nel caso in cui trovi applicazione l'art.140 c.p.c.).

Data: 11/04/2013 11:30:00
Autore: Licia Albertazzi