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Mediazione tributaria: dubbi di legittimità costituzionale



di Licia Albertazzi - Ordinanza Commissione Tributaria Provinciale di Perugia del 7 Febbraio 2013
L'istituto della mediazione tributaria obbligatoria – attivabile solo peropposizioni a cartelle esattoriali sino a 20.000 euro e solo neiconfronti dell'Agenzia delle Entrate – trova fondamento nel decretolegge 98/2011, convertito in Legge 111/2011. Nel provvedimento inoggetto i giudici della Commissione Tributaria di Perugia hannoespresso le proprie perplessità ed evidenziato l'irragionevolezzadella decisione che scaturirebbe da un'applicazione letterale dellanormativa sopra citata.

 

Tra i motivi di rinvioal vaglio della Corte Costituzionale, ritenuti rilevanti enon manifestamente infondati, la Commissione Tributariaevidenzia come la normativa in oggetto contrasterebbe con i principicostituzionali di cui all'art. 3 (uguaglianza:discriminazione di trattamento, applicabilità soltanto nei confrontidell'ente impositore Agenzia delle Entrate), 24 (diritto didifesa: sua limitazione sostanziale poiché il contribuente puòrivolgersi al giudice di merito soltanto decorsi 90 giorni daltermine della mediazione, lasso temporale durante il quale èpossibile che si perfezionino i titoli esecutivi dall'accertamentodel mancato pagamento.

Data: 05/04/2013 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi