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Riforma forense: ecco che cosa cambia. In allegato il testo della riforma



La recente introduzionenel nostro ordinamento della nuova normativa organizzativa dellaprofessione forense ha apportato notevoli modifiche ed ha introdottonovità rilevanti per gli operatori del settore. Il “codiceforense” è suddiviso in sei titoli (disposizioni generali; albi,elenchi e registri; organi e funzioni degli ordini forensi; accessoalla professione forense; il procedimento disciplinare; delega alGoverno e disposizioni transitorie e finali) contenenti in totale 67articoli. Di seguito, suddivise in paragrafi per maggiore semplicitàespositiva, le maggiori novità introdotte dalla riforma dellaprofessione forense.

Le associazioni tra avvocati (art.4)

Lamole di lavoro crescente e le esigenze di un mercato in continuaevoluzione hanno spinto anche la classe forense a concentrarsi edapprofondire determinate tematiche giuridiche ed economiche: eccoquindi sempre più spesso veder nascere studi associati edassociazioni professionali specializzate in determinate discipline.Al fine di fornire al cliente non solo prestazioni d'eccellenza maanche tutela a 360° accade sempre più spesso che singoli avvocati ogruppi ristretti mettano in comune le proprie conoscenze e la propriaesperienza per moltiplicare la propria efficacia professionale. Ecconascere e proliferare le associazioni forensi, molto spesso acarattere multidisciplinare, ospitanti non solo gli avvocati iscrittiall'albo ma anche altri liberi professionisti espressamente indicatidalla legge. Il rapporto di ogni singolo legale deve essere unico edesclusivo nei riguardi della singola associazione, non potendo lostesso appartenere a più associazioni contemporaneamente. La normafa poi espresso rinvio all'articolo 2549 del Codice Civile inerenteal contratto di associazione in partecipazione: i rapporti internitra avvocati e professionisti possono essere regolati mutuando taledisciplina. Infine, le associazioni tra avvocati non possono fallirené essere assoggettate a procedura concorsuale. Le violazioniattinenti tale materia costituiscono illecito disciplinare.

Le specializzazioni (art. 9)

Nellamedesima ottica sociale ed economica ecco presentarsi la necessitàper il singolo avvocato di divenire un vero e proprio specialista diuna determinata materia giuridica: ciò per permettere aiprofessionisti di un determinato ramo di rimanere sempre aggiornatie, di conseguenza, per fornire all'utente un servizio di altissimaqualità. La norma stabilisce tuttavia che la qualifica dispecialista può essere menzionata dall'avvocato solo nel caso in cuiegli abbia seguito idonei corsi di formazione dalla durata “almenobiennale” e comunque solo se in grado di provare concretamente lapropria esperienza in quel particolare settore. Uno dei criteriutilizzati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Ministero dellaGiustizia consiste, ad esempio, nell'anzianità di iscrizioneall'albo.

L'obbligo di formazione continua(art. 11)

La preparazione delprofessionista e la fornitura di un servizio di alta qualità sono dasempre aspetti al centro degli interessi del legislatore. Lacreazione ed il mantenimento di un legale competente è uno degliobiettivi primari della riforma la quale, al primo commadell'articolo 11, conferisce espressamente l'onere di organizzare edi curare l'istituzione di corsi di formazione e di controllare ilgrado di effettiva partecipazione dei consociati in capo al ConsiglioNazionale Forense. Tale organo deve organizzare tali attività“superando l'attuale sistema dei crediti formativi”. Siprospettano perciò importanti cambiamenti in merito all'istituzioneed alla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale.

L'obbligo di assicurazioneprofessionale (Rc professionale; art. 12)

Al fine di tutelare iclienti nel caso in cui si verifichino episodi di negligenza edimperizia del professionista la legge ha introdotto il vincolo per lostesso, pena sanzione disciplinare, di stipulare apposita polizzaassicurativa professionale che indennizzi il cliente nel caso in cuiil servizio non sia prestato a regola d'arte. Rientrano espressamenteentro tale copertura, oltre al rischio legato all'attivitàprofessionale in senso stretto, anche gli eventi lesivi dellacustodia di documenti, del denaro ricevuto a copertura delle spese dilite e di tutti i valori consegnati al legale a titolo di deposito.Sarà onere dell'avvocato, inoltre, stipulare idonea polizzaassicurativa che copra non solo le mancanze proprie ma anche quelledi praticanti e collaboratori.

La conferma deldivieto del patto di quota lite (art. 13 comma 4)

Come noto, il patto diquota lite consiste nell'accordo tra professionista e cliente volto astabilire, a guisa di compenso per l'avvocato, la percentuale a luispettante in caso di vittoria di causa. Questa percentuale puòvariare dalla parzialità alla totalità rispetto al compensocomplessivo. Nel nostro ordinamento tale usanza è stata da sempreosteggiata poiché non consentirebbe al professionista di mantenereil giusto distacco rispetto agli interessi del cliente: in tal modo,infatti, il rischio di una vera e propria commistione sarebbealtissimo, tale da non poter definire professionale l'operaredell'avvocato. Ecco quindi intervenire nuovamente ed espressamente lalettera della legge, la quale ne fa espresso divieto, naturalmentepassibile di sanzione disciplinare.

Pattuizione per iscritto del compenso ed obbligo di trasparenza professionale (art. 13 comma 2 e seguenti)

Poiché obiettivi fondamentali della riforma sono rendere quanto più trasparente possibile l'attività forense nonché tutelare il cliente da possibili raggiri, ecco elevata la forma scritta a mezzo principale di pattuizione del compenso al professionista. Recita testualmente la norma che "Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale". Non essendo tuttavia previsto un vero e proprio onere a carico del professionista si può ritenere però che l'avvocato debba informare il cliente circa l'entità delle spese di giudizio - di fatto e presunte - poste a carico dello stesso, chiaramente separando le voci di spesa relativa al proprio compenso dagli altri costi. Sulla materia è chiamato ad intervenire il Ministero della Giustizia che, consultandosi con il CNF, dovrà fornire i parametri operativi a cui dovranno ispirarsi i Giudici nella liquidazione delle spese di lite, nonché i legali stessi nel caso in cui il compenso non venga pattuito a monte.

I giovani, la pratica forense el'abilitazione alla professione (Titolo IV, artt. 40 - 49)

Tra gli ultimi ma nontale il titolo relativo all'accesso alla professione forense. Conl'articolo 41, comma 11, è stato ufficializzato il praticantatogratuito per i giovani aspiranti avvocato che dovranno prestare laloro opera senza retribuzione almeno per i primi sei mesi di praticalegale. Il periodo di tirocinio forense, alternato tra formazioneindividuale e vera e propria attività di studio legale, è statotuttavia ridotto da ventiquattro a diciotto mesi di praticaeffettiva. Terminato tale periodo sarà facoltà (e non obbligo) deldominus riconoscere al collaboratore congruo compensorapportato alle effettive capacità ed impegno del praticantenell'ambito dell'attività dello studio.

I giovani aspiranti,terminato il periodo di praticantato, dovranno poi affrontare l'esamedi abilitazione alla professione, già arduo in precedenza e resoancora più aspro dall'abolizione della previsione di utilizzo dicodici commentati con la giurisprudenza, il cui utilizzo è statoconsentito soltanto sino alla sessione scritta del 2014. Dallasessione 2015 saranno ammessi, pena l'esclusione dall'esame, soltantoi testi contenenti unicamente la normativa. La riforma introducetuttavia l'obbligo per le Commissioni d'esame di motivare, seppursuccintamente, le proprie valutazioni, a maggior ragione nei casi diinsufficienza.

Questi i punti fondamentali contenutinella riforma forense. Per approfondire, leggi il testocompleto.

Data: 12/01/2013 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi