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MEDIAZIONE obbligatoria - Pur incostituzionale (sentenza n.272/'12) rivive nella riforma del condominio?



Caro Zibaldone, Barbara Sordi alias Sarah Jessica Parker commentava nel dodicesimo episodio (pubblicato da questa Rivista il 24 dicembre 2012) della saga Lex & the City che "a Natale siamo tutti più buoni, condomini esclusi".
Prendendo spunto dalla nostra "Carrie" (confesso che la serie piace parecchio anche a me e bisogna dare atto a LA7 di proporre attualmente la migliore televisione: Crozza fantastico!) mi sono posto il dilemma: ma non è che la legge di riforma del condominio, all'art. 71-quater per la precisione, abbia sortito una reviviscenza della mediaconciliazione?
Ora, se ci fate caso, il nostro demenziale creatore di leggi, che ormai non merita più neppure il beneficio dell'interpretazione, per le controversie di condominio ha fatto esplicito riferimento al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che - benedetto il Signore - era già stato reso incostituzionale per eccesso di delega con la pronuncia n.272/2012.
Il che significa che, se "la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità", tale procedura è nuovamente (lo è stata nell'interregno 20 marzo 2012/24 ottobre 2012) obbligatoria. Sulla scorta della sentenza della Consulta la mediazione obbligatoria non esiste più: sopravvive la mediazione facoltativa e quella delegata, vale a dire quella che prende le mosse dall'invito del giudice.
Per non farmi prendere il mal di testa invito i nostri documentati e competenti lettori ad esprimere la propria opinione in proposito. Complimenti, per il momento, al nostro attentissimo visitatore Dott. Martino Pasquale (quale sarà il cognome?) che ha postato il proprio illuminato commento nell'apposito form proprio mentre stavo, tra mille perplessità e con il beneficio del dubbio, ultimando queste insignificanti noterelle. Certo, che dire di un legislatore che, a distanza di poco più di un mese da una storica pronuncia d'incostituzionalità, si concede il lusso di rimandare (resurrezione?) ad una norma abrogata e dichiarata illegittima per eccesso di delega ex artt. 76 e 77 Cost.? Data: 29/12/2012 11:40:00
Autore: Avv. Paolo M. Storani