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Cassazione: valida modifica tabelle millesimali con la sola maggioranza anche se delibera è anteriore al 2010



Che le assemblee condominiali non siano proprio il miglior modo per passare una serata, lo sa bene chi ha casa in un condominio. Sarebbe molto meglio demandare la socializzazione con i nostri dirimpettai ad occasioni più divertenti, che so una partita a carte o una pizza. Molto probabilmente del mio stesso avviso sono stati due condomini napoletani, B. G. e B.S., che ad un'assemblea hanno preferito fare altro. Il fatto però è che forse a quella precisa assemblea sarebbe stato molto meglio andarci, visto che lo scotto da pagare per non averlo fatto lo ricorderanno per il resto della vita.

I due infatti hanno mancato l'Assemblea, quella per eccellenza, quella in cui si approvano consuntivi e bilanci e previsioni di spese per l'anno a venire. Nella suddetta Assemblea tutto è (stranamente) filato liscio e si è approvato TUTTO all'unanimità, non garbando però i due signori. Che hanno voluto impugnare l'accaduto, contestando la regolarità delle ripartizioni millesimali, che a detta loro differivano dalle originali depositate dal costruttore e che erano state modificate, non all'unanimità in un'assemblea nel lontano 1967. Avevano così deciso di portare il Condominio davanti alla Corte d'appello di Napoli. Il giudice diede loro ragione e invalidò le decisioni prese dall'assemblea. Tutto ciò accadeva nel lontano 1999.

L'Amministratore non ha voluto mollare e ha portato i signori B. in Cassazione. E a ragione, visto che la VI Sezione Civile ha accolto il ricorso, con sentenza 10762/2012. La Corte ha convalidato la legittimità del cambio delle ripartizioni millesimali, avvenute nel 1967 avvenute con maggioranza e non all'unanimità, e che secondo la Corte sono regolari alla luce di quanto dispone l'art. 1136 comma 2 del Codice Civile (di cui il giudice non aveva tenuto conto).

Secondo la suprema Corte in sostanza l'approvazione come pure la revisione delle tabelle millesimali approvate a maggioranza è valida anche se la delibera è anteriore alla nota sentenza n. 18477/2010 delle sezioni unite civili secondo cui è sufficiente per la modifica delle tabelle millesimali la sola maggioranza qualificata. Data: 25/07/2012 12:00:00
Autore: Barbara LG Sordi