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Riscatto del fondo rustico: dichiarazione tempestiva

La Corte di Cassazione (Sent. 7287/2003) ha stabilito che la dichiarazione di riscatto di fondo rustico deve essere tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 8 comma 5 della legge n. del 1965
La Corte di Cassazione (Sent. 7287/2003) ha stabilito che "la dichiarazione di riscatto di fondo rustico, per poter produrre i suoi effetti di sostituzione ex tunc dell'avente diritto alla prelazione nella stessa posizione del terzo acquirente del fondo, deve essere tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 8 comma 5 della legge n. del 1965, e deve avere i requisiti di determinatezza, completezza e serietà". In particolare, precisano i Giudici del Palazzaccio, "essa deve contenere un espresso riferimento alla volontà del retraente di pagare lo stesso prezzo convenuto nella compravendita, non essendo sufficiente a tale scopo un semplice richiamo al rogito notarile". Data: 30/06/2003 08:00:00
Autore: Redazione