Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: condannato per minacce e ingiuria il datore di lavoro che si rivolge al dipendente con l'espressione "ti farò schiattare"



La dipendente rifiuta di sottoscrivere una lettera di dimissioni e il datore di lavoro le prospetta un trattamento sistematicamente vessatorio pronunciando le espressioni "sei una vergognosa" e "ti farò schiattare".La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22816 dell'8 giugno 2011, in merito alla rilevanza penale di tali espressioni, precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dal datore di lavoro - secondo il quale l'espressione utilizzata non poteva costituire reato di minaccia visto il significato incerto del verbo "schiattare"-, "l'espressione «ti farò schiattare» non solo è di uso comune ma è riportata su tutti i dizionari della lingua italiana con l'inequivoco significato «ti farò crepare»".Confermata, quindi, la condanna per il datore di lavoro già pronunciata dal giudice di merito, ritenendo fondate le prove portate dall'impiegata, cioè un foglio spiegazzato sul quale era vergata una lettera di dimissioni non sottoscritta e la testimonianza di una sua collega che aveva assistito alla discussione. Data: 11/06/2011 11:00:00
Autore: L.S.