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Dipendenti P.A.: risoluzione del rapporto di lavoro e inidoneità psicofisica

Su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, il Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 ha esaminato uno schema di regolamento, che, a tutela dell'efficienza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, stabilisce la procedura di accertamento, gli effetti e il trattamento giuridico ed economico nei casi di permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti pubblici.Lo schema di regolamento, trasmesso al Consiglio di Stato per il previsto parere, consente alla Pubblica Amministrazione di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui è stata accertata l'inidoneità psicofisica permanente e assoluta oppure al demansionamento nel caso di accertata inidoneità psicofisica permanente e relativa. Destinatari del regolamento sono i dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle università e delle Agenzie e l'iniziativa per l'avvio della procedura, per l'accertamento dell'inidoneità, spetta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente o al dipendente interessato. Come si apprende dalla lettura del regolamento, l'Amministrazione avvia la procedura nei casi di assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; in presenza di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio nonché nei casi di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente al servizio. Se l'inidoneità permanente assoluta al servizio è accertata, l'Amministrazione lo comunica al lavoratore, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde l'indennità sostitutiva del preavviso, se dovuta. Data: 13/04/2011 09:00:00
Autore: L.S.