L'azienda non può dedurre le sanzioni versate all'antitrust "in considerazione della loro finalità punitiva". Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 600 del 12 gennaio 2010, ha spiegato che "in considerazione della loro finalità punitiva e della loro complessiva disciplina, le sanzioni pecuniarie in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla l. 287/1990 (cosiddetta disciplina antitrust), irrogabili dalla Commissiona UE o dal'autorità garante della concorrenza, non configurano "costi" deducibili dal reddito d'impresa". La Corte ha poi citato un'altra recente sentenza in materia, la n. 5050 del 3 marzo 2010, con cui la Sezione Tributaria ha stabilito lo stesso concetto, in riferimento alle possibili detrazioni delle sanzioni dell'Antitrust ai fini Ilor. Anche il quel caso la Corte si è pronunciata precisando che "tale detrazione infatti neutralizzerebbe interamente la "ratio" punitiva della penalità, trasformandola in un risparmio d'imposta, cioè un premio per le imprese che abbiano agito in violazione delle norme antitrust".

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