Del matrimonio

Codice Civile - Tutti i codici - Guide di diritto civile
Cerca un articolo con il numero:

Cerca un testo nel codice:

TITOLO VI
DEL MATRIMONIO
CAPO I
Della promessa di matrimonio

Art. 79.


(Effetti).


La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne' ad eseguire cio' che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Art. 80.


(Restituzione dei doni).


Il promittente puo' domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non e' stato contratto.


La domanda non e' proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e' avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

Art. 81.


((Risarcimento dei danni.))


((La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di eta' o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno e' risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.))


Lo stesso risarcimento e' dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.


La domanda non e' proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

CAPO II
Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

Art. 82.


(Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico)


Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e' regolato in conformita' del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

Art. 83.


(Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato).


Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato e' regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto e' stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

CAPO III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Sezione I
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Art. 84.


((Eta')).


((I minori di eta' non possono contrarre matrimonio.


Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturita' psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, puo' con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.


Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.


Contro il decreto puo' essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.


La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.


Il decreto acquista efficacia quando e' decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo)).

Art. 85.


(Interdizione per infermita' di mente).


Non puo' contrarre matrimonio l'interdetto per infermita' di mente.


Se l'istanza di interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero puo' chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

Art. 86.


(Liberta' di stato).


Non puo' contrarre matrimonio chi e' vincolato da un matrimonio ((o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso)) precedente.

((258))

-------------

AGGIORNAMENTO (258)

La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.

Art. 87.


Parentela, affinita', adozione ((...)).


Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta ((...));

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale e' stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).


Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione ((...)). L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo.


Il decreto e' notificato agli interessati e al pubblico ministero.


Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

Art. 88.


(Delitto).


Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una e' stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.


Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.

Art. 89.


Divieto temporaneo di nuove nozze.


((Non puo' contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi)).


Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio quando e' inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.


Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza e' terminata.

Art. 90.


((Assistenza del minore.))


((Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali)).

Art. 91.


((IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 92.


(Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali).


Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell'art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.


Per la validita' dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali e' richiesto l'assenso del Re Imperatore.

Sezione II
Delle formalita' preliminari del matrimonio

Art. 93.


(Pubblicazione).


La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Art. 94.


(Luogo della pubblicazione).


La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed e' fatta nei comuni di residenza degli sposi.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Art. 95.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))

Art. 96.


(Richiesta della pubblicazione).


La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.

Art. 97.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))

Art. 98.


(Rifiuto della pubblicazione).


L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.


Contro il rifiuto e' dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 99.


(Termine per la celebrazione del matrimonio).


Il matrimonio non puo' essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.


Se il matrimonio non e' celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Art. 100.


Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.


Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine e' dichiarata nella pubblicazione.


Puo' anche autorizzare, con le stesse modalita', per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilita' che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. (111) (112a)


Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravita' delle possibili conseguenze. (111) (112a)


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

-------------

AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

-------------

AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 101.


(Matrimonio in imminente pericolo di vita).


Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo puo' procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo e' richiesto, purche' gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.


L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.

Sezione III
Delle opposizioni al matrimonio

Art. 102.


(Persone che possono fare opposizione).


I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.


Se uno degli sposi e' soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.


Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.


Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.


Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermita' di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'eta', non possa essere promossa l'interdizione.

Art. 103.


(Atto di opposizione).


L'atto di opposizione deve dichiarare la qualita' che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Art. 104.


(Effetti dell'opposizione).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).


Se l'opposizione e' respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo' essere condannato al risarcimento dei danni.

Art. 105.


(Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali).


Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.

Sezione IV
Della celebrazione del matrimonio

Art. 106.


(Luogo della celebrazione).


Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

Art. 107.


((Forma della celebrazione.))


(( Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, da' lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.


L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione)).

Art. 108.


(Inapponibilita' di termini e condizioni).


La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non puo' essere sottoposta ne' a termine ne' a condizione.


Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non puo' procedere alla celebrazione del matrimonio. Se cio' nonostante il matrimonio e' celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

Art. 109.


(Celebrazione in un comune diverso).


Quando vi e' necessita' o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.


La richiesta e' menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

Art. 110.


(Celebrazione fuori della casa comunale).


Se uno degli sposi, per infermita' o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, e' nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.

Art. 111.


((Celebrazione per procura.))


((I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.


La celebrazione del matrimonio per procura puo' anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione e' concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.


La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.


La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.


Il matrimonio non puo' essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura e' stata rilasciata.


La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione)).

Art. 112.


(Rifiuto della celebrazione).


L'ufficiale dello stato civile non puo' rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.


Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.


Contro il rifiuto e' dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 113.


(Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile).


Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualita' di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualita'.

Art. 114.


(Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali).


Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile e' il presidente del Senato.


Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale puo' anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'art. 111.

Sezione V
Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nel Regno

Art. 115.


(Matrimonio del cittadino all'estero).


Il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Art. 116.


(Matrimonio dello straniero nel Regno).


Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio nonche' un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano. ((198))


Anche lo straniero e' tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89.


Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

--------------

AGGIORNAMENTO (198)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20-25 giugno 2011, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonche' un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano»".

Sezione VI
Della nullita' del matrimonio

Art. 117.


((Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.))


((Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 puo' essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.


Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 puo' essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento puo' essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore eta'. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore eta' ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volonta' del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.


Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non puo' essere impugnato finche' dura l'assenza.


Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non puo' essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.


La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullita' del matrimonio previsto dall'articolo 68)).

Art. 118.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 119.


((Interdizione.))


((Il matrimonio di chi e' stato interdetto per infermita' di mente puo' essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era gia' sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione e' stata pronunziata posteriormente ma l'infermita' esisteva al tempo del matrimonio. Puo' essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.


L'azione non puo' essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi e' stata coabitazione per un anno)).

Art. 120.


((Incapacita' di intendere o di volere.))


((Il matrimonio puo' essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.


L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facolta' mentali)).

Art. 121.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 122.


((Violenza ed errore.))


((Il matrimonio puo' essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso e' stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita' derivante da cause esterne allo sposo.


Il matrimonio puo' altresi' essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso e' stato dato per effetto di errore sull'identita' della persona o di errore essenziale su qualita' personali dell'altro coniuge.


L'errore sulle qualita' personali e' essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi:

1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;

2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non puo' essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;

4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non puo' essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;

5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purche' vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza e' stata portata a termine.


L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore)).

Art. 123.


((Simulazione.))


((Il matrimonio puo' essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.


L'azione non puo' essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima)).

Art. 124.


(Vincolo di precedente matrimonio).


Il coniuge puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio ((o l'unione civile tra persone dello stesso sesso)) dell'altro coniuge; se si oppone la nullita' del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

((258))

-------------

AGGIORNAMENTO (258)

La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la presente modifica acquista efficacia dal 5 giugno 2016.

Art. 125.


(Azione del pubblico ministero).


L'azione di nullita' non puo' essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Art. 126.


(Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio).


Quando e' proposta domanda di nullita' del matrimonio, il tribunale puo', su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; puo' ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

Art. 127.


(Intrasmissibilita' dell'azione).


L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio e' gia' pendente alla morte dell'attore.

Art. 128.


Matrimonio putativo.


Se il matrimonio e' dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullita', quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso e' stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita' derivante da cause esterne agli sposi.


((Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.))


Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.


Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullita' dipenda da ((...)) incesto. (40)


((Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.))


-------------

AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 225, comma 1) che "Nel caso previsto dal penultimo comma dell'articolo 128 del codice civile il figlio acquista lo stato di figlio legittimo anche se il matrimonio e' stato dichiarato nullo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 129.


((Diritti dei coniugi in buona fede.))


((Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo' disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.


Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155)).

Art. 129-bis.


((Responsabilita' del coniuge in mala fede e del terzo.))


((Il coniuge al quale sia imputabile la nullita' del matrimonio e' tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennita', anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennita' deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E' tenuto altresi' a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.


Il terzo al quale sia imputabile la nullita' del matrimonio e' tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio e' annullato, l'indennita' prevista nel comma precedente.


In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullita' del matrimonio e' solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennita')).

Sezione VII
Delle prove della celebrazione del matrimonio

Art. 130.


(Atto di celebrazione del matrimonio).


Nessuno puo' reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.


Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

Art. 131.


(Possesso di stato).


Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.

Art. 132.


(Mancanza dell'atto di celebrazione).


Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio puo' essere provata a norma dell'art. 452.


Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non e' stato inserito nei registri a cio' destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio e' ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

Art. 133.


(Prova della celebrazione risultante da sentenza penale).


Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

Sezione VIII
Disposizioni penali

Art. 134.


(Omissione di pubblicazione).


Sono puniti con l'ammenda da lire quattrocento a lire duemila gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.

Art. 135.


(Pubblicazione senza richiesta o senza documenti).


E' punito con l'ammenda da lire duecento a lire mille l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 97.

Art. 136.


(Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile).


L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.

Art. 137.


(Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni).


E' punito con l'ammenda da lire trecento a lire duemila l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.


La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

Art. 138.


(Altre infrazioni).


E' punito con l'ammenda stabilita nell'art. 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

Art. 139.


((Cause di nullita' note a uno dei coniugi.))


((Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullita' del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, e' punito, se il matrimonio e' annullato, con l'ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila)).

Art. 140.


((Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.))


((La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila)).

Art. 141.


(Competenza).


I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

Art. 142.


(Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni).


Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato piu' grave.

CAPO IV
Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

Art. 143.


((Diritti e doveri reciproci dei coniugi.))


((Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.


Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelta', all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.


Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia)).

Art. 143-bis.


((Cognome della moglie.))


((La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze)).

Art. 143-ter.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91))

Art. 144.


((Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.))


((I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.


A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato)).

Art. 145.


((Intervento del giudice.))


((In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi puo' chiedere, senza formalita', l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.


Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene piu' adeguata alle esigenze dell'unita' e della vita della famiglia)).

--------------

AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-13 luglio 1970, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 15/07/1970, n. 177), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 145, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in proporzione delle sue sostanze, tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita".

Art. 146.


((Allontanamento dalla residenza familiare. ))


((Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 e' sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.


La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.


Il giudice puo', secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147)).

Art. 147.


((Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacita', inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.))

Art. 148.


((I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis)).

CAPO V
Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi

Art. 149.


((Scioglimento del matrimonio.))


((Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.


Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge)).

Art. 150.


((Separazione personale.))


((E' ammessa la separazione personale dei coniugi.


La separazione puo' essere giudiziale o consensuale.


Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi)).

Art. 151.


((Separazione giudiziale.))


((La separazione puo' essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volonta' di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.


Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio)).


---------------

AGGIORNAMENTO (12a)

La Corte Costituzionale con sentenza 16-19 dicembre 1968 n. 127 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1968 n. 329) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 151, secondo comma, del Codice civile.

Art. 152.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 153.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 154.


((Riconciliazione.))


((La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale gia' proposta)).

Art. 155.


((In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.))

Art. 155-bis.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 ))

Art. 155-ter.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 ))

Art. 155-quater.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 ))

Art. 155-quinquies.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 ))

Art. 155-sexies.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 ))

Art. 156.


Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.


Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.


L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.


Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.


Il giudice che pronunzia la separazione puo' imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.


La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.


In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice puo' disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. (58) (64) (99) ((104))


Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, puo' disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

-------------

AGGIORNAMENTO (8)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 28/5/1966, n. 131), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 156, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei".

-------------

AGGIORNAMENTO (18)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-13 luglio 1970, n. 128 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177), ha dichiarato "illegittimita' costituzionale dell'art. 156, quinto comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la pretesa della moglie a non usare il cognome del marito, in regime di separazione per colpa di quest'ultimo, nel caso che da quell'uso possa derivarle un pregiudizio".

-------------

AGGIORNAMENTO (36)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 18 aprile 1974, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 24/4/1974, n. 107), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 156, primo comma, del codice civile nella parte in cui, disponendo che per i coniugi consensualmente separati perduri l'obbligo reciproco di fedelta', non limita quest'ultimo al dovere di astenersi da quei comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano idonei a costituire ingiuria grave all'altro coniuge".

-------------

AGGIORNAMENTO (58)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 31 maggio 1983, n. 144 (in G.U. 1a s.s. 8/6/1983, n. 156), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 156, sesto comma del Codice Civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati".

-------------

AGGIORNAMENTO (64)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 19 gennaio 1987, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente".

-------------

AGGIORNAMENTO (99)

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-6 luglio 1994, n. 278 (in G.U. 1a s.s. 13/7/1994, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto".

-------------

AGGIORNAMENTO (104)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10-19 luglio 1996, n. 258 (in G.U. 1a s.s.s 24/7/1996, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento".

Art. 156-bis.


((Cognome della moglie.))


((Il giudice puo' vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e puo' parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio)).

Art. 157.


((Cessazione degli effetti della separazione.))


((I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.


La separazione puo' essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione)).

Art. 158.


Separazione consensuale.


La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.


Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli e' in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, puo' rifiutare allo stato l'omologazione. ((70))

---------------

AGGIORNAMENTO (70)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 febbraio 1988, n. 186 (in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 158 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile".

CAPO VI
Del regime patrimoniale della famiglia
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 159.


((Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.))


((Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, e' costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo)).

Art. 160.


((Diritti inderogabili.))


((Gli sposi non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio)).

Art. 161.


(Riferimento generico a leggi o agli usi).


Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

Art. 162.


Forma delle convenzioni matrimoniali.


Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullita'.


La scelta del regime di separazione puo' anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.


((Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194)).


Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

Art. 163.


((Modifica delle convenzioni.))


((Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non e' stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.


Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione puo' essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.


Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne e' fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.


L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti)).

Art. 164.


((Simulazione delle convenzioni matrimoniali.))


((E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.


Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali)).

--------------

AGGIORNAMENTO (21)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 16 dicembre 1970, n. 188 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1970, n. 324), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 164, primo comma, del codice civile nella parte in cui non ammette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali".

Art. 165.


Capacita' del minore.


Il minore ammesso a contrarre matrimonio e' pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli e' assistito dai genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90.

Art. 166.


(Capacita' dell'inabilitato).


Per la validita' delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale e' stato promosso giudizio di inabilitazione, e' necessaria l'assistenza del curatore gia' nominato. Se questi non e' stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

Art. 166-bis.


((Divieto di costituzione di dote.))


((E' nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote)).

Sezione II
((Del fondo patrimoniale))

Art. 167.


((Costituzione del fondo patrimoniale.))


((Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.


La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione puo' essere fatta con atto pubblico posteriore.


La costituzione puo' essere fatta anche durante il matrimonio.


I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo)).

Art. 168.


((Impiego ed amministrazione del fondo.))


((La proprieta' dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.


I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.


L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale e' regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale)).

Art. 169.


((Alienazione dei beni del fondo.))


((Se non e' stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessita' od utilita' evidente)).

Art. 170.


((Esecuzione sui beni e sui frutti.))


((La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia)).

Art. 171.


((Cessazione del fondo.))


((La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.


Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore eta' dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice puo' dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.


Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice puo' altresi' attribuire ai figli, in godimento o in proprieta', una quota dei beni del fondo.


Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale)).

Art. 172.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 173.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 174.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 175.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 176.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Sezione III
((Della comunione legale))

Art. 177.


((Oggetto della comunione.))


((Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

c) i proventi dell'attivita' separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.


Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi)).

Art. 178.


((Beni destinati all'esercizio di impresa.))


((I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa)).

Art. 179.


((Beni personali.))


((Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalita' o nel testamento non e' specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonche' la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacita' lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purche' cio' sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, e' escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge)).

Art. 180.


((Amministrazione dei beni della comunione.))


((L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonche' la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi)).

Art. 181.


((Rifiuto di consenso.))


((Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso e' richiesto, l'altro coniuge puo' rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto e' necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'articolo 177 fa parte della comunione)).

Art. 182.


((Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.))


((In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, puo' compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali e' richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.


Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi puo' essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attivita' dell'impresa)).

Art. 183.


((Esclusione dall'amministrazione.))


((Se uno dei coniugi e' minore o non puo' amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge puo' chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.


Il coniuge privato dell'amministrazione puo' chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.


La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione)).

Art. 184.


((Atti compiuti senza il necessario consenso.))


((Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683.


L'azione puo' essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non puo' essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.


Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro e' obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora cio' non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione)).

Art. 185.


((Amministrazione dei beni personali del coniuge.))


((All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 217)).

Art. 186.


((Obblighi gravanti sui beni della comunione.))


((I beni della comunione rispondono:

a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;

b) di tutti i carichi dell'amministrazione;

c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;

d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi)).

Art. 187.


((Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.))


((I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio)).

Art. 188.


((Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni.))


((I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione)).

Art. 189.


((Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.))


((I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.


I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito e' sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione)).

Art. 190.


((Responsabilita' sussidiaria dei beni personali.))


((I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della meta' del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti)).

Art. 191.


Scioglimento della comunione.


La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.


((Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche' omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e' comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione)). ((229))


Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione puo' essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162.

---------------

AGGIORNAMENTO (229)

La L. 6 maggio 2015, n. 55 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le modifiche disposte al presente articolo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

Art. 192.


((Rimborsi e restituzioni.))


((Ciascuno dei coniugi e' tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.


E' tenuto altresi' a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessita' della famiglia.


Ciascuno dei coniugi puo' richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.


I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice puo' autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.


Il coniuge che risulta creditore puo' chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili)).

Art. 193.


((Separazione giudiziale dei beni.))


((La separazione giudiziale dei beni puo' essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.


Puo' altresi' essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacita' di lavoro.


La separazione puo' essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.


La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui e' stata proposta la domanda ed ha lo effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.


La sentenza e' annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali)).

Art. 194.


((Divisione dei beni della comunione.))


((La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.


Il giudice, in relazione alle necessita' della prole e all'affidamento di essa, puo' costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge)).

Art. 195.


((Prelevamento dei beni mobili.))


((Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione)).

Art. 196.


((Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.))


((Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorieta', salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge)).

Art. 197.


((Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.))


((Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non puo' farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprieta' individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonche' sugli altri beni di lui)).

Art. 198.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 199.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 200.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 201.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 202.


ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 ((65))


-------------

AGGIORNAMENTO (65)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 19 gennaio 1987, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 202, comma primo, del codice civile, nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi".

Art. 203.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 204.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 205.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 206.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 207.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 208.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 209.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Sezione IV
((Della comunione convenzionale))

Art. 210.


((Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.))


((I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purche' i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.


I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.


Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale)).

Art. 211.


((Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.))


((I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprieta' del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni)).

Art. 212.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 213.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 214.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Sezione V
((Del regime di separazione dei beni))

Art. 215.


((Separazione dei beni.))


((I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarita' esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio)).

Art. 216.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 217.


((Amministrazione e godimento dei beni.))


((Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui e' titolare esclusivo.


Se ad uno dei coniugi e' stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli e' tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.


Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.


Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti)).

Art. 218.


((Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. ))


((Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge e' soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario)).

Art. 219.


((Prova della proprieta' dei beni.))


((Il coniuge puo' provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprieta' esclusiva di un bene.


I beni di cui nessuno dei coniugi puo' dimostrare la proprieta' esclusiva sono di proprieta' indivisa per pari quota di entrambi i coniugi)).

Art. 220.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 221.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 222.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 223.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 224.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 225.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 226.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 227.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 228.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 229.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 230.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

((Sezione VI))
((Dell'impresa familiare))

Art. 230-bis.


((Impresa familiare.))


(( Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivita' di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita' di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potesta' su di essi.


Il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo.


Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.


Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e' intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in difetto di accordo, dal giudice.


In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui e' compatibile, la disposizione dell'articolo 732.


Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme)).

Art. 230-ter.


(( (Diritti del convivente). ))


((Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di societa' o di lavoro subordinato)).

Codice Civile (Indice)