Disposizioni generali sulle successioni

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LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
CAPO I
Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredita'

Art. 456.


(Apertura della successione).


La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 457.


(Delazione dell'eredita').


L'eredita' si devolve per legge o per testamento.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Vedi anche:

La delazione dell'eredità

Art. 458.


(Divieto di patti successori).


Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

Art. 459.


(Acquisto dell'eredita').


L'eredita' si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si e' aperta la successione.

Art. 460.


(Poteri del chiamato prima dell'accettazione).


Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.

Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si e' provveduto alla nomina di un curatore dell'eredita' a norma dell'art. 528.

Vedi anche:

Poteri del chiamato all'eredità

Art. 461.


(Rimborso delle spese sostenute dal chiamato).


Se il chiamato rinunzia all'eredita', le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredita'.

CAPO II
Della capacita' di succedere

Art. 462.


(Capacita' delle persone fisiche).


Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi e' nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benche' non ancora concepiti.

CAPO III
Dell'indegnità

Vedi anche nelle guide legali: L'indegnità

Art. 463.


(Casi d'indegnità).


E' escluso dalla successione come indegno:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purche' non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilita' a norma della legge penale;

2)chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;

3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia e' stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza e' stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non e' stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima;

4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;

5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Art. 463-bis.

Sospensione dalla successione.

Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonche' la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile e' escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo.

Art. 464.


(Restituzione dei frutti).


L'indegno e' obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.

Art. 465.


(Indegnita' del genitore).


Colui che e' escluso per indegnita' dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

Art. 466.


(Riabilitazione dell'indegno).


Chi e' incorso nell'indegnita' e' ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.


Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e' stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnita', e' ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

CAPO IV
Della rappresentazione

Art. 467.


Nozione.


La rappresentazione fa subentrare i discendenti ((...)) nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non puo' o non vuole accettare l'eredita' o il legato.


Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare la eredita' o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

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AGGIORNAMENTO (15)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi".

Art. 468.


(Soggetti).


La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, legittimati e adottivi, nonche' dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.((223))


I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredita' della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa. (15)

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AGGIORNAMENTO (15)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 468 del Codice civile, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti di cui al predetto art. 467 del Codice civile".

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "All'articolo 468 del codice civile le parole: "legittimi, legittimati e adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "anche adottivi"; le parole: "nonche' dei discendenti dei figli naturali del defunto," sono soppresse".

Art. 469.


(Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione)


La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.


La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicita' di stirpe.


Quando vi e' rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.


Se uno stipite ha prodotto piu' rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

CAPO V
DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 470.


(Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario).


L'eredita' puo' essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.


L'accettazione col beneficio d'inventario puo' farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

Art. 471.


(Eredita' devolute a minori o interdetti).


Non si possono accettare le eredita' devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

Vedi anche:

L'accettazione dell'eredità dei soggetti incapaci

Eredità devolute a soggetti limitatamente capaci

Art. 472.


(Eredita' devolute a minori emancipati o a inabilitati).


I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredita', se non col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'art. 394.

Art. 473.


(( (Eredita' devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti).))


((L'accettazione delle eredita' devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non puo' farsi che col beneficio d'inventario.


Il presente articolo non si applica alle societa')).

Vedi anche:

Eredità devoluta a persone giuridiche ed enti non riconosciuti

Art. 474.


(Modi di accettazione).


L'accettazione puo' essere espressa o tacita.

Vedi anche:

I modi di accettazione dell'eredità

Art. 475.


(Accettazione espressa).


L'accettazione e' espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamata all'eredita' ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.


E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.


Parimenti e' nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredita'.

Vedi anche:

L'accettazione espressa dell'eredità

Art. 476.


(Accettazione tacita).


L'accettazione e' tacita quando il chiamato all'eredita' compie un atto che presuppone necessariamente la sua volonta' di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualita' di erede.

Vedi anche:

L'accettazione tacita dell'eredità

Art. 477.


(Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione).


La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredita' faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredita'.

Vedi anche:

Atti di disposizione dei diritti di successione

Art. 478.


(Rinunzia che importa accettazione).


La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

Vedi anche:

Rinunzia che importa accettazione dell'eredità

Art. 479.


(Trasmissione del diritto di accettazione).


Se il chiamato all'eredita' muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.


Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredita' acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.


La rinunzia all'eredita' propria del trasmittente include rinunzia all'eredita' che al medesimo e' devoluta.

Vedi anche:

Trasmissione del diritto di accettazione dell'eredità

Art. 480.


(Prescrizione).


Il diritto di accettare l'eredita' si prescrive in dieci anni.


Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.((In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.))


Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi e' stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e' venuto meno.

Vedi anche:

La prescrizione del diritto di accettare l'eredità

Art. 481.


(Fissazione di un termine per l'accettazione).


Chiunque vi ha interesse puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredita'. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

Vedi anche:

Fissazione del termine per l'accettazione dell'eredità

Art. 482.


(Impugnazione per violenza o dolo).


L'accettazione dell'eredita' si puo' impugnare quando e' effetto di violenza o di dolo.


L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o e' stato scoperto il dolo.

Vedi anche:

Impugnazione dell'accettazione dell'eredità per errore, violenza e dolo

Art. 483.


(Impugnazione per errore).


L'accettazione dell'eredita' non si puo' impugnare se e' viziata da errore.


Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non e' tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredita', o con pregiudizio della porzione legittima che gli e' dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati gia' soddisfatti per intero, contro di loro e' data azione di regresso.


L'onere di provare il valore dell'eredita' incombe all'erede.

Vedi anche:

Impugnazione dell'accettazione dell'eredità per errore, violenza e dolo

Sezione II
Del beneficio d'inventario

Art. 484.


(Accettazione col beneficio d'inventario).


L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.(111)((112a))


Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si e' aperta la successione.


La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.


Se l'inventario e' fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e' stato compiuto.


Se l'inventario e' fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso e' stato compiuto.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 485.


(Chiamato all'eredita' che e' nel possesso di beni).


Il chiamato all'eredita', quando a qualsiasi titolo e' nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredita'. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e' stato in grado di completarlo, puo' ottenere dal tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.(111)((112a))


Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredita' e' considerato erede puro e semplice.


Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredita'. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, e' considerato erede puro e semplice.


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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 486.


(Poteri).


Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 460, puo' stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredita'.


Se non compare, l'autorita' giudiziaria nomina un curatore all'eredita' affinche' la rappresenti in giudizio.

Art. 487.


(Chiamato all'eredita' che non e' nel possesso di beni).


Il chiamato all'eredita', che non e' nel possesso di beni ereditari, puo' fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non e' prescritto.


Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorita' giudiziaria a norma dell'art. 485; in mancanza, e' considerato erede puro e semplice.


Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredita'.

Art. 488.


(Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorita' giudiziaria).


Il chiamato all'eredita',che non e' nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, e' considerato erede puro e semplice.


L'autorita' giudiziaria puo' accordare una dilazione.

Art. 489.


(Incapaci).


I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore eta' o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.

Art. 490.


(Effetti del beneficio d'inventario).


L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.


Conseguentemente:

1) l'erede conserva verso l'eredita' tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;

2) l'erede non e' tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;

3) i creditori dell'eredita' e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi pero' non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunzi.

Art. 491.


(Responsabilita' dell'erede nell'amministrazione).


L'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave.

Art. 492.


(Garanzia).


Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

Art. 493.


(Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione).


L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.


Per i beni mobili l'autorizzazione non e' necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.

Art. 494.


(Omissioni o infedelta' nell'inventario).


Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredita', o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passivita' non esistenti.

Art. 495.


(Pagamento dei creditori e legatari).


Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'art. 484 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'art. 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorita'.


Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorche' di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.


Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

Art. 496.


(Rendimento del conto).


L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede.

Art. 497.


(Mora nel rendimento del conto).


L'erede non puo' essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando e' stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.


Dopo la liquidazione del conto, non puo' essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui e' debitore.

Art. 498.


(Liquidazione dell'eredita' in caso di opposizione).


Qualora entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non puo' eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredita' nell'interesse di tutti i creditori e legatari.


A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.


L'invito e' spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali e' noto il domicilio o la residenza ed e' pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 499.


(Procedura di liquidazione).


Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attivita' ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente.


L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario e' ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.


Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie e' preferito agli altri legatari.

Art. 500.


(Termine per la liquidazione).


L'autorita' giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, puo' assegnare un termine all'erede per liquidare le attivita' ereditarie e per formare lo stato di graduazione.

Art. 501.


(Reclami)


Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne da' avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui e' noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

Art. 502.


(Pagamento dei creditori e dei legatari).


Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformita' dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede.


La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione.


I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato e' divenuto definitivo o e' passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

Art. 503.


(Liquidazione promossa dall'erede).


Anche quando non vi e' opposizione di creditori o di legatari, l'erede puo' valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.


Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.

Art. 504.


(Liquidazione nel caso di piu' eredi)


Se vi sono piu' eredi con beneficio d'inventario, ciascuno puo' promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

Art. 505.


(Decadenza dal beneficio).


L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 500, decade dal beneficio d'inventario.


Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 503, dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli e' stato prefisso a norma dell'art. 500.


La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari.


In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario puo' essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.

Art. 506.


(Procedure individuali).


Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'art. 499.


I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito e' munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa e' idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.


Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'art. 498 e' sospeso il decorso degl'interessi dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

Art. 507.


(Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari).


L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, puo' rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari.


A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali e' noto il domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili.


Dal momento in cui e' trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.


L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilita' per i debiti ereditari.

Art. 508.


(Nomina del curatore).


Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perche' provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.(111)((112a))


Il decreto di nomina del curatore e' iscritto nel registro delle successioni.


Le attivita' che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'art. 502.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 509.


(Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari).


Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, puo' nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredita' secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non puo' piu' essere fatta valere.(111)((112a))


Il decreto di nomina del curatore e' iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili.


L'erede perde l'amministrazione dei beni ed e' tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 510.


(Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati).


L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario e' compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

Art. 511.


(Spese).


Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredita'.

CAPO VI
Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede

Art. 512.


(Oggetto della separazione).


La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede.


Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.


La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.

Art. 513.


(Separazione contro i legatari di specie).


I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie.

Art. 514.


(Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti).


I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.


Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non e' stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti.


Quando la separazione e' esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza e' anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti.


Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.

Art. 515.


(Cessazione della separazione).


L'erede puo' impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto e' sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure e' contestato.

Art. 516.


(Termine per l'esercizio del diritto alla separazione).


Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.

Art. 517.


(Separazione riguardo ai mobili).


Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.


La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione, il quale ordina l'inventario, se non e' ancora fatto, e da' le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.(111)((112a))


Riguardo ai mobili gia' alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 518.


(Separazione riguardo agli immobili).


Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se e' conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non e' necessario esibire il titolo.


Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.


Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche.

CAPO VII
Della rinunzia all'eredita'

Art. 519.


(Dichiarazione di rinunzia)


La rinunzia all'eredita' deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.(111)((112a))


La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finche', a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 520.


(Rinunzia condizionata, a termine o parziale).


E' nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.

Art. 521.


(Retroattivita' della rinunzia).


Chi rinunzia all'eredita' e' considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.


Il rinunziante puo' tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

Art. 522.


(Devoluzione nelle successioni legittime).


Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571. Se il rinunziante e' solo, l'eredita' si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

Art. 523.


(Devoluzione nelle successioni testamentarie).


Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 677.

Art. 524.


(Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori).


Se taluno rinunzia, benche' senza frode, a un'eredita' con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredita' in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.


Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

Art. 525.


(Revoca della rinunzia).


Fino a che il diritto di accettare l'eredita' non e' prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non e' gia' stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredita'.

Art. 526.


(Impugnazione per violenza o dolo).


La rinunzia all'eredita' si puo' impugnare solo se e' l'effetto di violenza o di dolo.


L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o e' stato scoperto il dolo.

Art. 527.


(Sottrazione di beni ereditari).


I chiamati all'eredita', che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredita' stessa, decadono dalla facolta' di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.

CAPO VIII
Dell'eredita' giacente

Art. 528.


(Nomina del curatore).


Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'.(111)((112a))


Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e' pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.

Vedi anche:

Nomina del curatore dell'eredità giacente

Art. 529.


(Obblighi del curatore).


Il curatore e' tenuto a procedere all'inventario dell'eredita', a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredita' o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.(111)((112a))

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 530.


(Pagamento dei debiti ereditari).


Il curatore puo' provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale.(111)((112a))


Se pero' alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non puo' procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredita' secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.

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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 531.


(Inventario, amministrazione e rendimento dei conti).


Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredita' giacente, esclusa la limitazione della responsabilita' per colpa.

Art. 532.


(Cessazione della curatela per accettazione dell'eredita').


Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredita' e' stata accettata.

CAPO IX
Della petizione di eredita'

Art. 533.


(Nozione).


L'erede puo' chiedere il riconoscimento della sua qualita' ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.


L'azione e' imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni.

Art. 534.


(Diritti dei terzi).


L'erede puo' agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.


Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede.


La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente.

Art. 535.


(Possessore di beni ereditari).


Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni.


Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredita', e' solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo e' ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo.


E' possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l'errore dipende da colpa grave.

CAPO X
Dei legittimari
Sezione I
Dei diritti riservati ai legittimari

Art. 536.


Legittimari.


Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredita' o altri diritti nella successione sono: il coniuge, ((i figli, gli ascendenti.))


Ai figli ((...)) sono equiparati ((...)) gli adottivi.


A favore dei discendenti dei figli ((...)), i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli ((...)).

(216)

Vedi anche:

Eredi legittimari

Art. 537.


Riserva a favore dei figli ((...)).


Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, ((...)) a questi e' riservata la meta' del patrimonio.


Se i figli sono piu', e' loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli ((...)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).

(216)

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AGGIORNAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Art. 538.


Riserva a favore degli ascendenti ((...)).


Se chi muore non lascia figli ((...)), ma ascendenti ((...)), a favore di questi e' riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.(216)


In caso di pluralita' di ascendenti, la riserva e' ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.

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AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1973, n. 119), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546".

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AGGIORNAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Art. 539.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 540.


Riserva a favore del coniuge.


A favore del coniuge e' riservata la meta' del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprieta' del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

Vedi anche:

L'eredità riservata al coniuge

Art. 541.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 542.


Concorso di coniuge e figli.


Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, ((...)) a quest'ultimo e' riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.


Quando i figli ((...)), sono piu' di uno, ad essi e' complessivamente riservata la meta' del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, e' effettuata in parti uguali.((223))


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).

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AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 73, comma 1, lettera b)) che "All'articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

b) al secondo comma le parole:", legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse".

Art. 543.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 544.


Concorso di ascendenti ((...)) e coniuge.


Quando chi muore non lascia ((figli)), ma ascendenti ((...)) e il coniuge, a quest'ultimo e' riservata la meta' del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.(216)


In caso di pluralita' di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma e' ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.

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AGGIONRAMENTO (216)

La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Art. 545.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 546.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 547.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))

Art. 548.


Riserva a favore del coniuge separato.


Il coniuge cui non e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Il coniuge cui e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno e' commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualita' e al numero degli eredi legittimi, e non e' comunque di entita' superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.

Vedi anche:

La successione necessaria del coniuge separato

Art. 549.


(Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari).


Il testatore non puo' imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.

Art. 550.


(Lascito eccedente la porzione disponibile).


Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali e' stata assegnata la nuda proprieta' della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprieta' della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualita' di erede.


La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprieta' di una parte eccedente la disponibile.


Se i legittimari sono piu', occorre l'accordo di tutti perche' la disposizione testamentaria abbia esecuzione.


Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprieta' e' stato disposto con donazione.

Art. 551.


(Legato in sostituzione di legittima).


Se a un legittimario e' lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli puo' rinunziare al legato e chiedere la legittima.


Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualita' di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facolta' di chiedere il supplemento.


Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se pero' il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.

Art. 552.


(Donazioni e legati in conto di legittima).


Il legittimario che rinunzia all'eredita', quando non si ha rappresentazione, puo' sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi e' stata espressa dispensa dall'imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi e' necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredita', e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.

Sezione II
Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari

Art. 553.


(Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari).


Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui e' necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali pero' devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtu' di donazioni o di legati.

Art. 554.


(Riduzione delle disposizioni testamentarie).


Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.

Art. 555.


(Riduzione delle donazioni).


Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.


Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui e' stato disposto per testamento.

Art. 556.


(Determinazione della porzione disponibile).


Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse cosi' formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

Art. 557.


(Soggetti che possono chiedere la riduzione).


La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non puo' essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.


Essi non possono rinunziare a questo diritto, finche' vive il donante, ne' con dichiarazione espressa, ne' prestando il loro assenso alla donazione.


I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, ne' approfittarne. Non possono chiederla ne' approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.

Art. 558.


(Modo di ridurre le disposizioni testamentarie).


La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.


Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.

Art. 559.


(Modo di ridurre le donazioni).


Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.

Art. 560.


(Riduzione del legato o della donazione d'immobili).


Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre e' un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se cio' puo' avvenire comodamente.


Se la separazione non puo' farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredita', salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario puo' ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.


Il legatario o il donatario che e' legittimario puo' ritenere tutto l'immobile, purche' il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.

Art. 561.


(Restituzione degli immobili).


Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario puo' averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. ((I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione e' domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purche' la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri)).


I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 562.


(Insolvenza del donatario soggetto a riduzione).


Se la cosa donata e' perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non puo' essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario e' in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si puo' recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

Art. 563.


(Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione).


Se i donatari contro i quali e' stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla ((trascrizione della)) donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, puo' chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.


L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti puo' anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.


Il terzo acquirente puo' liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.


Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, e' sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario ((e dei suoi aventi causa)), un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente e' personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non e' rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.

Art. 564.


(Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione).


Il legittimario che non ha accettato l'eredita' col beneficio d'inventario non puo' chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorche' abbiano rinunziato all'eredita'. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne e' decaduto.


In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.


Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.


La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.


Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, e' esente da collazione, e' pure esente da imputazione.

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