Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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TITOLO IV
DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
CAPO I
Dell'assenza

Art. 48.


(Curatore dello scomparso).


Quando una persona non e' piu' comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno piu' notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza, degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, puo' nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e puo' dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.


Se vi e' un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi e' un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non puo' fare.

Vedi anche:

Assenza

Art. 49.


(Dichiarazione di assenza).


Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.

Art. 50.


(Immissione nel possesso temporaneo dei beni).


Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volonta' dell'assente, se vi sono.


Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.


I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.


Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434.


Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale puo' stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualita' delle persone e alla loro parentela con l'assente.

Art. 51.


((Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.))


((Il coniuge dell'assente, oltre cio' che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, puo' ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entita' del patrimonio dell'assente)).

Art. 52.


(Effetti della immissione nel possesso temporaneo).


L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni.


Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.

Art. 53.


(Godimento dei beni).


Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalita' delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.

Art. 54.


(Limiti alla disponibilita' dei beni).


Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessita' o utilita' evidente riconosciuta dal tribunale.


Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

Art. 55.


(Immissione di altri nel possesso temporaneo).


Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, puo' escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 56.


(Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza).


Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o e' provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'art. 48.


I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'art. 54 restano irrevocabili.


Se l'assenza e' stata volontaria e non e' giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53.

Art. 57.


(Prova della morte dell'assente).


Se durante il possesso temporaneo e' provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.


Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

CAPO II
Della dichiarazione di morte presunta

Art. 58.


(Dichiarazione di morte presunta dell'assente).


Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, puo' con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.


In nessun caso la sentenza puo' essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore eta' dell'assente.


Puo' essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

Art. 59.


(Termine per la rinnovazione dell'istanza).


L'istanza, quando e' stata rigettata, non puo' essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

Art. 60.


(Altri casi di dichiarazione di morte presunta).


Oltre che nel caso indicato nell'art. 58, puo' essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

1) quando alcuno e' scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si e' comunque trovato presente, senza che si abbiano piu' notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilita';

2) quando alcuno e' stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilita', senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilita';

3) quando alcuno e' scomparso per un infortunio e non si hanno piu' notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non e' conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese e' conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio e' avvenuto.

Art. 61.


(Data della morte presunta).


Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.


Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.

Art. 62.


(Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta).


La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 puo' essere domandata quando non si e' potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.


Questa dichiarazione e' pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50.


Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, puo' dichiarare l'assenza dello scomparso.

Art. 63.


(Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente).


Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.


Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.


Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 50.


In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

Art. 64.


(Immissione nel possesso e inventario).


Se non v'e' stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando e' diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 58.


Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni.


Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60.

Art. 65.


(Nuovo matrimonio del coniuge).


Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge puo' contrarre nuovo matrimonio.

Art. 66.


(Prova dell'esistenza della persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta).


La persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne e' provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.


Essa ha altresi' diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63.


Se e' provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte.


Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.

Art. 67.


(Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte).


La dichiarazione di esistenza della persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

Art. 68.


(Nullita' del nuovo matrimonio).


Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 e' nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.


Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.


La nullita' non puo' essere pronunziata nel caso in cui e' accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

CAPO III
Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui e' stata dichiarata la morte presunta

Art. 69.


(Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza).


Nessuno e' ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e' nato.

Art. 70.


(Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza).


Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione e' devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione.


Coloro ai quali e' devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni, e devono dare cauzione.

Art. 71.


(Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza).


Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredita' ne' gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.


La restituzione dei frutti non e' dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.

Art. 72.


(Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale e' stata dichiarata la morte presunta).


Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta, coloro ai quali, in sua mancanza, e' devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni.

Art. 73.


(Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta).


Se la persona di cui e stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne e' provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredita' e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando e' ancora dovuto, o i beni nei quali esso e' stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.


Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.

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