Della disciplina delle attivitą professionali

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LIBRO QUINTO
DEL LAVORO
TITOLO I
DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2060.


(Del lavoro).


Il lavoro e' tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali, ((...)).

Art. 2061.


(Ordinamento delle categorie professionali).


L'ordinamento delle categorie professionali e' stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorita' governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.

Art. 2062.


(Esercizio professionale delle attivita' economiche).


L'esercizio professionale delle attivita' economiche e' disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme corporative.

CAPO II
Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi

Art. 2063.


(Oggetto).


Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:

1) la disciplina unitaria della produzione;

2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;

3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.


Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.

Art. 2064.


(Formazione e pubblicazione).


La formazione e la pubblicazione delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi sono regolate dalle leggi speciali.

Art. 2065.


(Efficacia).


Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attivita' nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.

Art. 2066.


(Inderogabilita').


I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano.


Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituite di diritto dalle norme suddette.


La disposizione del comma precedente non si applica ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza corporativa o dell'accordo economico collettivo. L'ordinanza e l'accordo possono tuttavia stabilire che le norme in essi contenute si applichino anche ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in corso, per la parte non ancora eseguita.

CAPO III
Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate

Art. 2067.


(Soggetti).


I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.

Art. 2068.


(Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo).


Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorita' in conformita' della legge.


Sono altresi' sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico. ((14))


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AGGIORNAMENTO (14)

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo-9 aprile 1969, n. 68 (in G.U. 1a s.s. 16/04/1969, n. 98), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, del Codice civile nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico".

Art. 2069.


(Efficacia).


Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria d'imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.


In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo e' obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.

Art. 2070.


(Criteri di applicazione).


L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attivita' effettivamente esercitata dall'imprenditore.


Se l'imprenditore esercita distinte attivita' aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attivita'.


Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attivita' organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attivita'.

Art. 2071.


(Contenuto).


Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, ((...)) per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.


Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.


Deve infine contenere la determinazione della sua durata.

Art. 2072.


(Deposito e pubblicazione).


Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali.


Prima della pubblicazione l'autorita' governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validita' del contratto collettivo.


La pubblicazione puo' essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall'art. 2071, salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un termine stabilito. Se i patti integrativi non sono stipulati nel termine, puo' essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative.


Contro il rifiuto di pubblicazione e' ammesso ricorso alla magistratura del lavoro a norma delle leggi speciali.

Art. 2073.


(Denunzia).


La denunzia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della scadenza.


Se, avvenuta la denunzia, le associazioni professionali non hanno, un mese prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo contratto collettivo, ed e' rimasto infruttuoso l'esperimento di conciliazione previsto nell'art. 412 del codice di procedura civile, puo' essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove condizioni di lavoro.

Art. 2074.


(Efficacia dopo la scadenza).


Il contratto collettivo, anche quando e' stato denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.

Art. 2075.


(Efficacia nel caso di variazioni nell'inquadramento).


Il contratto collettivo conserva efficacia nei confronti della categoria alla quale si riferisce, anche se la rappresentanza legale di questa, per effetto di variazioni nell'inquadramento, spetta ad altra associazione.


Questa ha pero' facolta' di denunziare il contratto collettivo indipendentemente dal termine fissato per la scadenza di esso.

Art. 2076.


(Contratto collettivo annullabile).


Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato.


La domanda di annullamento e' proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.


La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.

Art. 2077.


(Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale).


I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.


Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni piu' favorevoli ai prestatori di lavoro.

Art. 2078.


(Efficacia degli usi).


In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi piu' favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.


Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.

Art. 2079.


(Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto).


La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo.


Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.

Art. 2080.


(Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria).


Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.

Art. 2081.


(Norme equiparate al contratto collettivo).


Le disposizioni sul contratto collettivo di lavoro contenute in questo capo valgono, in quanto applicabili, per le altre norme corporative che disciplinano rapporti di lavoro.

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