Delle obbligazioni in generale

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LIBRO QUARTO
DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO I
DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE
CAPO I
Disposizioni preliminari

Art. 1173.


(Fonti delle obbligazioni).


Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformita' dell'ordinamento giuridico.

Vedi anche:

Fonti delle obbligazioni

Obbligazioni nascenti da atto illecito

Art. 1174.


(Carattere patrimoniale della prestazione).


La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

Art. 1175.


(Comportamento secondo correttezza).


Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, ((...)).

CAPO II
Dell'adempimento delle obbligazioni
Sezione I
Dell'adempimento in generale

Art. 1176.


(Diligenza nell'adempimento).


Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.


Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita' professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivita' esercitata.

Art. 1177.


(Obbligazione di custodire).


L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.

Art. 1178.


(Obbligazione generica).


Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualita' non inferiore alla media.

Art. 1179.


(Obbligo di garanzia).


Chi e' tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, puo' prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.

Art. 1180.


(Adempimento del terzo).


L'obbligazione puo' essere adempiuta da un terzo, anche contro la volonta' del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.


Tuttavia il creditore puo' rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

Art. 1181.


(Adempimento parziale).


Il creditore puo' rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e' divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.

Art. 1182.


(Luogo dell'adempimento).


Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non e' determinato dalla convenzione o dagli usi e non puo' desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.


L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione e' sorta.


L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio e' diverso da quello che il creditore aveva quando e' sorta l'obbligazione e cio' rende piu' gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.


Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

Art. 1183.


(Tempo dell'adempimento).


Se non e' determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore puo' esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtu' degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, e' stabilito dal giudice.


Se il termine per l'adempimento e' rimesso alla volonta' del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se e' rimesso alla volonta' del creditore, il termine puo' essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.

Art. 1184.


(Termine).


Se per l'adempimento e' fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.

Art. 1185.


(Pendenza del termine).


Il creditore non puo' esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.


Tuttavia il debitore non puo' ripetere cio' che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso pero' egli puo' ripetere, nei limiti della perdita subita, cio' di cui il creditore si e' arricchito per effetto del pagamento anticipato.

Art. 1186.


(Decadenza dal termine).


Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore puo' esigere immediatamente la prestazione se il debitore e' divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.

Art. 1187.


(Computo del termine).


Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni e' computato secondo le disposizioni dell'art. 2963.


La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.


E' salva in ogni caso una diversa pattuizione.

Art. 1188.


(Destinatario del pagamento).


Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.


Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.

Art. 1189.


(Pagamento al creditore apparente).


Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, e' liberato se prova di essere stato in buona fede.


Chi ha ricevuto il pagamento e' tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.

Art. 1190.


(Pagamento al creditore incapace).


Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che cio' che fu pagato e' stato rivolto a vantaggio dell'incapace.

Art. 1191.


(Pagamento eseguito da un incapace).


Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non puo' impugnare il pagamento a causa della propria incapacita'.

Art. 1192.


(Pagamento eseguito con cose altrui).


Il debitore non puo' impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui puo' disporre.


Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede puo' impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 1193.


(Imputazione del pagamento).


Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.


In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra piu' debiti scaduti, a quello meno garantito; tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per il debitore; tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente ai vari debiti.

Art. 1194.


(Imputazione del pagamento agli interessi).


Il debitore non puo' imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.


Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.

Art. 1195.


(Quietanza con imputazione).


Chi, avendo piu' debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non puo' pretendere un'imputazione diversa, se non vi e' stato dolo o sorpresa da parte del creditore.

Art. 1196.


(Spese del pagamento).


Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

Art. 1197.


(Prestazione in luogo dell'adempimento).


Il debitore non puo' liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione e' eseguita.


Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprieta' o di un altro diritto, il debitore e' tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.


In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.

Art. 1198.


(Cessione di un credito in luogo dell'adempimento).


Quando in luogo dell'adempimento e' ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volonta' delle parti.


E' salvo quanto e' disposto dal secondo comma dell'art. 1267.

Art. 1199.


(Diritto del debitore alla quietanza).


Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non e' restituito al debitore.


Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

Art. 1200.


(Liberazione dalle garanzie).


Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilita'.

Sezione II
Del pagamento con surrogazione

Art. 1201.


(Surrogazione per volonta' del creditore).


Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, puo' surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Art. 1202.


(Surrogazione per volonta' del debitore).


Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, puo' surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.


La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa;

2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;

3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non puo' rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.

Art. 1203.


(Surrogazione legale).


La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorche' chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;

2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o piu' creditori a favore dei quali l'immobile e' ipotecato;

3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari;

5) negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 1204.


(Terzi garanti).


La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.


Se il credito e' garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.

Art. 1205.


(Surrogazione parziale).


Se il pagamento e' parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto e' loro dovuto, salvo patto contrario.

Sezione III
Della mora del creditore

Art. 1206.


(Condizioni).


Il creditore e' in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto e' necessario affinche' il debitore possa adempiere l'obbligazione.

Art. 1207.


(Effetti).


Quando il creditore e' in mora, e' a suo carico l'impossibilita' della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono piu' dovuti gli interessi ne' i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.


Il creditore e' pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.


Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa e' successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se e' accettata dal creditore.

Art. 1208.


(Requisiti per la validita' dell'offerta).


Affinche' l'offerta sia valida e' necessario:

1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facolta' di ricevere per lui;

2) che sia fatta da persona che puo' validamente adempiere;

3) che comprenda la totalita' della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se e' necessario;

4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;

5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;

6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;

7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a cio' autorizzato.


Il debitore puo' subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilita'.

Art. 1209.


(Offerta reale e offerta per intimazione).


Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale.


Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

Art. 1210.


(Facolta' di deposito e suoi effetti liberatori).


Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore puo' eseguire il deposito.


Eseguito il deposito, quando questo e' accettato dal creditore o e' dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non puo' piu' ritirarlo ed e' liberato dalla sua obbligazione.

Art. 1211.


(Cose deperibili o di dispendiosa custodia).


Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, puo' farsi autorizzare dal tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo. (111) ((112a))


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AGGIORNAMENTO (111)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (112a)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Art. 1212.


(Requisiti del deposito).


Per la validita' del deposito e' necessario:

1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sara' depositata;

2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;

3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito;

4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata.


Il deposito che ha per oggetto somme di danaro puo' eseguirsi anche presso un istituto di credito.

Art. 1213.


(Ritiro del deposito).


Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato.


Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non puo' piu' rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, ne' valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.

Art. 1214.


(Offerta secondo gli usi e deposito).


Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziche' in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'art. 1212, se questo e' accettato dal creditore o e' dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

Art. 1215.


(Spese).


Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.

Art. 1216.


(Intimazione di ricevere la consegna di un immobile).


Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'art. 1209.


Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, puo' ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli e' liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.

Art. 1217.


(Obbligazioni di fare).


Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e' costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.


L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso.

CAPO III
Dell'inadempimento delle obbligazioni

Art. 1218.


(Responsabilita' del debitore).


Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 1219.


(Costituzione in mora).


Il debitore e' costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.


Non e' necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito;

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;

3) quando e' scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.

Art. 1220.


(Offerta non formale).


Il debitore non puo' essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.

Art. 1221.


(Effetti della mora sul rischio).


Il debitore che e' in mora non e' liberato per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.


In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.

Art. 1222.


(Inadempimento di obbligazioni negative).


Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per se' inadempimento.

Art. 1223.


(Risarcimento del danno).


Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosi' la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Art. 1224.


(Danni nelle obbligazioni pecuniarie).


Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.


Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non e' dovuto se e' stata convenuta la misura degli interessi moratori.

Art. 1225.


(Prevedibilita' del danno).


Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento e' limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui e' sorta l'obbligazione.

Art. 1226.


(Valutazione equitativa del danno).


Se il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Art. 1227.


(Concorso del fatto colposo del creditore).


Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate.


Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Art. 1228.


(Responsabilita' per fatto degli ausiliari).


Salva diversa volonta' delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Art. 1229.


(Clausole di esonero da responsabilita').


E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilita' del debitore per dolo o per colpa grave.


E' nullo altresi' qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilita' per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

CAPO IV
Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento
Sezione I
Della novazione

Art. 1230.


(Novazione oggettiva).


L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.


La volonta' di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

Art. 1231.


(Modalita' che non importano novazione).


Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione.

Art. 1232.


(Privilegi, pegno e ipoteche).


I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.

Art. 1233.


(Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali).


Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.

Art. 1234.


(Inefficacia della novazione).


La novazione e' senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria.


Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione e' valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.

Art. 1235.


(Novazione soggettiva).


Quando un nuovo debitore e' sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.

Sezione II
Della remissione

Art. 1236.


(Dichiarazione di remissione del debito).


La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando e' comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.

Art. 1237.


(Restituzioni volontaria del titolo).


La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.


Se il titolo del credito e' in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.

Art. 1238.


(Rinunzia alle garanzie).


La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.

Art. 1239.


(Fideiussori).


La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.


La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.

Art. 1240.


(Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo).


Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.

Sezione III
Della compensazione

Art. 1241.


(Estinzione per compensazione).


Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantita' corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

Art. 1242.


(Effetti della compensazione).


La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non puo' rilevarla d'ufficio.


La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si e' verificata la coesistenza dei due debiti.

Art. 1243.


(Compensazione legale e giudiziale).


La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantita' di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.


Se il debito opposto in compensazione non e' liquido ma e' di facile e pronta liquidazione, il giudice puo' dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e puo' anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.

Art. 1244.


(Dilazione).


La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non e' di ostacolo alla compensazione.

Art. 1245.


(Debiti non pagabili nello stesso luogo).


Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.

Art. 1246.


(Casi in cui la compensazione non si verifica).


La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:

1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;

2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;

3) di credito dichiarato impignorabile;

4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;

5) di divieto stabilito dalla legge.

Art. 1247.


(Compensazione opposta da terzi garanti).


Il fideiussore puo' opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.


Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.

Art. 1248.


(Inopponibilita' della compensazione).


Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non puo' opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.


La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.

Art. 1249.


(Compensazione di piu' debiti).


Quando una persona ha verso un'altra piu' debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'art. 1193.

Art. 1250.


(Compensazione rispetto ai terzi).


La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.

Art. 1251.


(Garanzie annesse al credito).


Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non puo' piu' valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.

Art. 1252.


(Compensazione volontaria).


Per volonta' delle parti puo' aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.


Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.

Sezione IV
Della confusione

Art. 1253.


(Effetti della confusione).


Quando le qualita' di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.

Vedi anche:

La confusione come modo di estinzione dell'obbligazione

Art. 1254.


(Confusione rispetto ai terzi).


La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.

Art. 1255.


(Riunione delle qualita' di fideiussore e di debitore).


Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purche' il creditore vi abbia interesse.

Sezione V
Dell'impossibilita' sopravvenuta per causa non imputabile al debitore

Art. 1256.


(Impossibilita' definitiva e impossibilita' temporanea).


L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.


Se l'impossibilita' e' solo temporanea, il debitore, finche' essa perdura, non e' responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilita' perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non puo' piu' essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha piu' interesse a conseguirla.

Art. 1257.


(Smarrimento di cosa determinata).


La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa e' smarrita senza che possa esserne provato il perimento.


In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1258.


(Impossibilita' parziale).


Se la prestazione e' divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che e' rimasta possibile.


La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunche' dal perimento totale della cosa.

Art. 1259.


(Subingresso del creditore nei diritti del debitore).


Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata e' divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilita', e puo' esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.

CAPO V
Della cessione dei crediti

Art. 1260.


(Cedibilita' dei crediti).


Il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purche' il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.


Le parti possono escludere la cedibilita' del credito; ma il patto non e' opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Art. 1261.


(Divieti di cessione).


I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali e' sorta contestazione davanti l'autorita' giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullita' e dei danni.


La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, ne' a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

Art. 1262.


(Documenti probatori del credito).


Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.


Se e' stata ceduta solo una parte del credito, il cedente e' tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.

Art. 1263.


(Accessori del credito).


Per effetto della cessione, il credito e' trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.


Il cedente non puo' trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.


Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.

Art. 1264.


(Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto).


La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e' stata notificata.


Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

Art. 1265.


(Efficacia della cessione riguardo ai terzi).


Se il medesimo credito ha formato oggetto di piu' cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che e' stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorche' essa sia di data posteriore.


La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

Art. 1266.


(Obbligo di garanzia del cedente).


Quando la cessione e' a titolo oneroso, il cedente e' tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia puo' essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.


Se la cessione e' a titolo gratuito, la garanzia e' dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione.

Art. 1267.


(Garanzia della solvenza del debitore).


Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilita' del cedente e' senza effetto.


Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore e' dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.

CAPO VI
Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo

Art. 1268.


(Delegazione cumulativa).


Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non e' liberato dalla sua obbligazione, salva che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.


Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non puo' rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.

Art. 1269.


(Delegazione di pagamento).


Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi puo' obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.


Il terzo delegato per eseguire il pagamento non e' tenuto ad accettare l'incarico, ancorche' sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

Art. 1270.


(Estinzione della delegazione).


Il delegante puo' revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.


Il delegato puo' assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacita' del delegante.

Art. 1271.


(Eccezioni opponibili dal delegato).


Il delegato puo' opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.


Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non puo' opporre al delegatario, benche' questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporto tra delegante e delegatario.


Il delegato non puo' neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.

Art. 1272.


(Espromissione).


Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, e' obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.


Se non si e' convenuto diversamente, il terzo non puo' opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.


Puo' opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non puo' opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.

Art. 1273.


(Accollo).


Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore puo' aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.


L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se cio' costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.


Se non vi e' liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.


In ogni caso il terzo e' obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e puo' opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione e' avvenuta.

Art. 1274.


(Insolvenza del nuovo debitore).


Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.


Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non e' liberato.


Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.

Art. 1275.


(Estinzione delle garanzie).


In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.

Art. 1276.


(Invalidita' della nuova obbligazione).


Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, e' dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non puo' valersi delle garanzie prestate da terzi.

CAPO VII
Di alcune specie di obbligazioni
Sezione I
Delle obbligazioni pecuniarie

Art. 1277.


(Debito di somma di danaro).


I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.


Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha piu' corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.

Art. 1278.


(Debito di somma di monete non aventi corso legale).


Se la somma dovuta e' determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facolta' di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.

Art. 1279.


(Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale).


La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato e' indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

Art. 1280.


(Debito di specie monetaria avente valore intrinseco).


Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se cosi' e' stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreche' la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.


Se pero' la moneta non e' reperibile, o non ha piu' corso, o ne e' alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Art. 1281.


(Leggi speciali).


Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.


Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.

Art. 1282.


(Interessi nelle obbligazioni pecunarie).


I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.


Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.


Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

Art. 1283.


(Anatocismo).


In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Art. 1284.


(Saggio degli interessi).


Il saggio degli interessi legali e' del cinque per cento in ragione di anno.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Il decreto del 12 dicembre 2019, in GU n. 293/2019, ha disposto (con l'art. 1 comma 1) la modifica dell'art. 1284, comma 1, prevedendo che "la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020"

Sezione II
Delle obbligazioni alternative

Art. 1285.


(Obbligazione alternativa).


Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non puo' costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.

Vedi anche:

Obbligazione alternativa

Art. 1286.


(Facolta' di scelta).


La scelta spetta al debitore, se non e' stata attribuita al creditore o ad un terzo.


La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta e' fatta da un terzo.


Se la scelta deve essere fatta da piu' persone, il giudice puo' fissare loro un termine. Se la scelta non e' fatta nel termine stabilito, essa e' fatta dal giudice.

Art. 1287.


(Decadenza dalla facolta' di scelta).


Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.


Se la facolta' di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.


Se la scelta e' rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa e' fatta dal giudice.

Art. 1288.


(Impossibilita' di una delle prestazioni).


L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se e' divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.

Art. 1289.


(Impossibilita' colposa di una delle prestazioni).


Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore e' liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.


Quando la scelta spetta al creditore, il debitore e' liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilita' deve rispondere il debitore, il creditore puo' scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.

Art. 1290.


(Impossibilita' sopravvenuta di entrambe le prestazioni).


Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che e' divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi puo' domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.

Art. 1291.


(Obbligazione con alternativa multipla).


Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono piu' di due.

Sezione III
Delle obbligazioni in solido

(Vedi anche la guida: Le obbligazioni solidali)

Art. 1292.


(Nozione della solidarieta').


L'obbligazione e' in solido quando piu' debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno puo' essere costretto all'adempimento per la totalita' e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra piu' creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Art. 1293.


(Modalita' varie dei singoli rapporti).


La solidarieta' non e' esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalita' diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalita' diverse di fronte ai singoli creditori.

Art. 1294.


(Solidarieta' tra condebitori).


I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

Art. 1295.


(Divisibilita' tra gli eredi).


Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.

Art. 1296.


(Scelta del creditore per il pagamento).


Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non e' stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.

Art. 1297.


(Eccezioni personali).


Uno dei debitori in solido non puo' opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.


A uno dei creditori in solido il debitore non puo' opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

Art. 1298.


(Rapporti interni tra debitori o creditori solidali).


Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.


Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

Art. 1299.


(Regresso tra condebitori).


Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito puo' ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.


Se uno di questi e' insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.


La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.

Art. 1300.


(Novazione).


La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora pero' si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo.


Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo.

Art. 1301.


(Remissione).


La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non puo' esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione.


Se la remissione e' fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.

Art. 1302.


(Compensazione).


Ciascuno dei debitori in solido puo' opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.


A uno dei creditori in solido il debitore puo' opporre in compensazione cio' che gli e' dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.

Art. 1303.


(Confusione).


Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.


Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.

Art. 1304.


(Transazione).


La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.


Parimenti, se e' intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.

Art. 1305.


(Giuramento).


Il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti:

il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori;

il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale e' stato deferito.

Art. 1306.


(Sentenza).


La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.


Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi puo' opporre a ciascuno di essi.

Art. 1307.


(Inadempimento).


Se l'adempimento dell'obbligazione e' divenuto impossibile per causa imputabile a uno o piu' condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore puo' chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.

Art. 1308.


(Costituzione in mora).


La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310.


La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

Art. 1309.


(Riconoscimento del debito).


Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se e' fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

Art. 1310.


(Prescrizione).


Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori.


La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione.


La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

Art. 1311.


(Rinunzia alla solidarieta').


Il creditore che rinunzia alla solidarieta' a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri.


Rinunzia alla solidarieta':

1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva;

2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se e' stata pronunciata una sentenza di condanna.

Art. 1312.


(Pagamento separato dei frutti o degli interessi).


Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che e' a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

Art. 1313.


(Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarieta').



Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarieta' verso alcuno dei debitori, se uno degli altri e' insolvente, la sua parte di debito e' ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarieta'.

Sezione IV
Delle obbligazioni divisibili e indivisibili

Art. 1314.


(Obbligazioni divisibili).


Se piu' sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non e' solidale, ciascuno dei creditori non puo' domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non e' tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Vedi anche:

Obbligazioni divisibili e indivisibili

Art. 1315.


(Limiti alla divisibilita' tra gli eredi del debitore).


Il beneficio della divisione non puo' essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che e' stato incaricato di eseguire la prestazione o che e' in possesso della cosa dovuta, se questa e' certa e determinata.

Art. 1316.


(Obbligazioni indivisibili).


L'obbligazione e' indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non e' suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui e' stato considerato dalle parti contraenti.

Art. 1317.


(Disciplina delle obbligazioni indivisibili).


Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto e' disposto dagli articoli seguenti.

Art. 1318.


(Indivisibilita' nei confronti con gli eredi).


L'indivisibilita' opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.

Art. 1319.


(Diritto di esigere l'intero).


Ciascuno dei creditori puo' esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.

Art. 1320.


(Estinzione parziale).


Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non e' liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.


La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.

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