Ma a volte può anche capitare che i rapporti extraconiugali siano intrattenuti da entrambi i coniugi.
Cosa accade in tali ipotesi?
Per la Corte di cassazione, secondo quanto precisato con la sentenza numero 1259 del 25 gennaio 2016, se il tradimento è reciproco, l'addebito scatta inevitabilmente in capo sia alla moglie che al marito.
Tutti e due, infatti, hanno contribuito a rendere intollerabile la loro convivenza.
Specie se le reciproche infedeltà non sono dipendenti l'una dall'altra e si collocano più o meno nello stesso periodo: in tal caso, infatti, a nulla importa chi sia stato il primo ad aver violato il vincolo di fedeltà matrimoniale.
Che il giudice, in simili ipotesi, deve valutare i comportamenti di entrambi i coniugi come gravemente contrari ai doveri imposti dal matrimonio e astrattamente idonei a produrre la rottura del rapporto coniugale non è certo una novità: già la giurisprudenza precedente a quella degli ultimi giorni si era mossa, ovviamente, in tal senso.
Si pensi, ad esempio, alla sentenza numero 16142/2013, con la quale la Corte di cassazione aveva già confermato l'addebito reciproco di una separazione cagionata dal fatto che sia moglie che marito avevano violato i doveri imposti dal matrimonio e provocato la rottura del vincolo.
Le conseguenze del doppio addebito? Nessun mantenimento per nessuno!