L'azione per chiedere la restituzione di quanto indebitamente pagato

L'azione di ripetizione dell'indebito

La ripetizione dell'indebito, cioè del pagamento non dovuto, si risolve nell'azione diretta alla restituzione di quanto adempiuto da un soggetto ad un altro quando questo adempimento non era dovuto.
La disciplina di questa azione personale, soggetta al termine di prescrizione decennale, è contenuta nell'articolo 2033 del Codice Civile, che stabilisce la ripetibilità di ciò che sia stato indebitamente pagato, oltre agli interessi ed ai frutti a decorrere dal pagamento ove ricevuto in malafede ovvero a decorrere dal giorno della domanda ove il pagamento sia stato ricevuto in buona fede. L'ipotesi disciplinata è quella del cosiddetto indebito oggettivo o ex re che si sostanzia in un pagamento non dovuto.

Inquadramento giuridico della fattispecie

Si dibatte in dottrina sull'inquadramento giuridico della fattispecie. Pur non sussistendo unanimità di vedute sul punto, è possibile enucleare tre grandi orientamenti. La ripetizione dell'indebito viene ricondotta, in base ad una prima ricostruzione, nell'alveo della nullità per difetto di causa del pagamento. Secondo altri autori, il difetto del negozio giuridico sottostante non determinerebbe la nullità del pagamento ma l'impossibilità di conservarne gli effetti. Si è anche sostenuto che la ripetizione dell'indebito si sostanzia in una fattispecie del tutto particolare, la cui disciplina sarebbe il risultato del contemperamento dei diversi interessi in gioco.

Il termine di prescrizione

Da quando decorre il termine di prescrizione decennale? Secondo la giurisprudenza, l'accertamento con sentenza della nullità del titolo sulla base del quale è stato effettuato un pagamento determina un'azione di ripetizione oggettivo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data di pronuncia della detta sentenza
bensì dalla data del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto nullo
, ossia dalla data alla quale retroagisce l'accertamento della nullità. La pronuncia di nullità di un negozio è infatti di mero accertamento ed ha portata ed efficacia retroattiva con caducazione dell'atto divenuto giuridicamente irrilevante fin dall'origine con conseguente definitivo venir meno della modifica della situazione giuridica preesistente.

Giovanna Molteni

Giovanna Molteni

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