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agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.

4. Costituisce priorita' nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

5. Le regioni possono attribuire priorita' nell'erogazione di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.

6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici e' esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, e' riconosciuta priorita' nell'erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003.

8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita.

9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia S.p.a. le partecipazioni da questi possedute nell'ISA S.p.a., nonche' ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede nell'ambito degli stanziamenti del fondo unico per gli investimenti del Ministero medesimo, di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 11.
(Sostegno e garanzia dell'attivita' produttiva)

1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' incrementato per l'anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.
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