Articolo 9.
(Dimensione europea per la piccola impresa e premio
di concentrazione)
1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese,
piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione
e' attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n.
70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, un contributo nella forma di
credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e
consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di
effettiva realizzazione dell'operazione, secondo le condizioni che
seguono:
a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto
riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi successivi;
b) l'impresa
risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, ovvero
l'aggregazione fra singole imprese, deve rientrare nella definizione di piccola
e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 6
maggio 2003;
c) tutte le imprese che partecipano al processo di
concentrazione devono aver esercitato attivita' omogenee nel periodo d'imposta
precedente alla data in cui e' ultimato il processo di concentrazione o
aggregazione ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero
dello Spazio economico europeo.
1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende:
a)
la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di piu'
imprese mediante fusione;
b) l'incorporazione di una o piu' imprese da parte
di altra impresa;
c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra
imprese che organizzano in comune attivita' imprenditoriali rilevanti;
d) la
costituzione di consorzi mediante i quali piu' imprenditori istituiscono una
organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive
imprese;
e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle
imprese.
1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non puo' avere durata
inferiore a tre anni.
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