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Trento e di Bolzano

8. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttivita' dei distretti e dei settori produttivi, il CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce in Comitato per lo sviluppo che si avvale delle strutture del proprio decreto, le modalita' semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998.

9. Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello territoriale, individua, previa consultazione delle parti sociali, su proposta dei Ministri delle attivita' produttive, per lo sviluppo e la coesione territoriale, delle politiche agricole e forestali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle comunicazioni, le priorita' e la tempistica degli interventi settoriali, indirizza e coordina tali interventi, sia attraverso gli incentivi esistenti, il loro eventuale riordino e la proposta di eventuali nuovi incentivi, sia attraverso interventi in infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme, anche facendo ricorso alle modalita' previste dall'articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

10. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e di rafforzare l'innovazione e la produttivita' delle imprese che, anche in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si associano con universita', centri di ricerca, e istituti di istruzione e formazione promuove, d'intesa con le Regioni interessate, la predisposizione e l'attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici, facendo ricorso alle modalita' previste dall'articolo 2, comma 206, della citata legge n. 662 del 1996.

11. Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10, il Comitato orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie iscritte in bilancio a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio e fa ricorso, secondo i criteri stabiliti dal CIPE e nei limiti delle finalita' del Fondo stesso, alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

12. Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere l'attrazione di investimenti e persone di alta qualifica nel Paese, con ...

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