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Vai alle ultime modifiche operate dalla legge 263/2005

modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E` fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione puo' adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".

2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) puo' anche essere effettuata per istanza dell'acquirente, attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Alla rubrica dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n 358, sono soppresse le seguenti parole: "e dichiarazione sostitutiva"; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonche' l'allegato 1 del citato regolamento, sono abrogati.

4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi e' necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa puo' essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonche' dai funzionari dell'Automobile ...

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