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parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale e' esente dall'imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte puo' chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.";
7) all'articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:
7.1) il secondo comma e' sostituito dal seguente.
"Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili.";
7.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e' reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a se' l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma.";
8) all'articolo 704, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La reintegrazione nel possesso puo' essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale da' i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti puo' proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703.";
e-ter) al capo I del titolo 11 del libro IV gli articoli 706, 707, 708 e 709 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 706 (Forma della domanda). - La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi e' residente all'estero, a ...

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