La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 12157/2008) ha stabilito che rischia il carcere chi fa la manomorta su un autobus. Gli Ermellini hanno infatti precisato che, sulla configurabilità del reato previsto e punito dall'art. 609 bis c.p. 'violenza sessuale', "la violenza richiesta non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo".
Nell'impianto motivazionale della Sentenza, la Corte ha poi precisato che "la prova del legittimo impedimento a comparire dell'imputato deve essere fornita dall'interessato, non essendo configurabile in capo all'organo giudicante alcun obbligo di procedere d'ufficio alla sua acquisizione quando questa sia in atti insussistente o insufficiente" e che "grava sull'imputato l'onere di corredare l'asserzione d'impedimento a comparire della relativa documentazione in mancanza della quale il giudice non è tenuto a effettuare accertamenti d'ufficio, sicché una certificazione medica di malattia, rilasciata il giorno precedente l'udienza, con diagnosi di faringite febbrile, senza indicazione del grado d'alterazione, correttamente è stata ritenuta idonea a giustificare la mancata comparizione dell'imputato in giudizio per legittimo impedimento".
Con questa decisione la Corte ha reso definitiva la condanna di un uomo 'reo' di aver insistentemente toccato la coscia di una ragazza su un autobus.
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