Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: manomorta sull'autobus? Si rischia il carcere

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 12157/2008) ha stabilito che rischia il carcere chi fa la manomorta su un autobus. Gli Ermellini hanno infatti precisato che, sulla configurabilità del reato previsto e punito dall'art. 609 bis c.p. 'violenza sessuale', "la violenza richiesta non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo".
Nell'impianto motivazionale della Sentenza, la Corte ha poi precisato che "la prova del legittimo impedimento a comparire dell'imputato deve essere fornita dall'interessato, non essendo configurabile in capo all'organo giudicante alcun obbligo di procedere d'ufficio alla sua acquisizione quando questa sia in atti insussistente o insufficiente" e che "grava sull'imputato l'onere di corredare l'asserzione d'impedimento a comparire della relativa documentazione in mancanza della quale il giudice non è tenuto a effettuare accertamenti d'ufficio, sicché una certificazione medica di malattia, rilasciata il giorno precedente l'udienza, con diagnosi di faringite febbrile, senza indicazione del grado d'alterazione, correttamente è stata ritenuta idonea a giustificare la mancata comparizione dell'imputato in giudizio per legittimo impedimento".
Con questa decisione la Corte ha reso definitiva la condanna di un uomo 'reo' di aver insistentemente toccato la coscia di una ragazza su un autobus.

Altre informazioni su questa sentenza

Piazza Cavour ha sottolineato che e' legittima la condanna per violenza sessuale visto che "e' stato coerentemente ricostruito lo snodarsi della condotta criminosa" dell'uomo "che, durante il viaggio in corriera ha palpeggiato la coscia della ragazza che le stava vicino". In proposito la Suprema Corte ricorda che "la violenza richiesta non e' soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilita' di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, cosi' venendosi a superare la contraria volonta' del soggetto passivo". Quanto alla protesta silenziosa della ragazza che non aveva urlato sul pullman, gli 'ermellini' rilevano che "correttamente non e' stato dato eccessivo rilievo al fatto che la vittima, subito alzatasi dal posto appena subita la molestia sessuale, abbia evitato di reagire platealmente all'interno del veicolo avendo essa chiesto aiuto tramite cellulare al fratello". Da qui il rigetto del ricorso di Andrea V. che, oltre al pagamento delle spese processuali, dovra' anche sborsare duemila euro alla vittima costituitasi parte civile.


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