Nell'impianto motivazionale della Sentenza, la Corte ha poi precisato che "la prova del legittimo impedimento a comparire dell'imputato deve essere fornita dall'interessato, non essendo configurabile in capo all'organo giudicante alcun obbligo di procedere d'ufficio alla sua acquisizione quando questa sia in atti insussistente o insufficiente" e che "grava sull'imputato l'onere di corredare l'asserzione d'impedimento a comparire della relativa documentazione in mancanza della quale il giudice non è tenuto a effettuare accertamenti d'ufficio, sicché una certificazione medica di malattia, rilasciata il giorno precedente l'udienza, con diagnosi di faringite febbrile, senza indicazione del grado d'alterazione, correttamente è stata ritenuta idonea a giustificare la mancata comparizione dell'imputato in giudizio per legittimo impedimento".
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