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Cassazione: caduta sull'autobus, il passeggero va indennizzato anche se non è colpa dell'autista



La Corte di Cassazione (sentenza n. 4442/2011) ha stabilito che in caso di danni derivati da una caduta avvenuta all'interno di un autobus danno diritto ad un indennizzo anche se l'autista non ha colpa alcuna.Il caso esaminato dalla Corte (sesta sezione penale) riguarda un passeggero catanese caduto sul pavimento dell'autobus dopo una brusca frenata.La caduta, spiega la Corte, non era da imputare al conducente dell'autobus che "non aveva la possibilita' ditenere una condotta di guida diversa e che era stato costretto afrenare per l'improvvisa invasione della corsia di un motorino cui haattribuito l'esclusiva responsabilita' dell'evento".Al passeggero i giudici di merito avevano già accordato un modesto indennizzo e il caso finiva quindi in Cassazione dove il danneggiato chiedeva di ottenere una somma maggiore a titolo di risarcimento danni.La Corte ha respinto il ricorso ed ha precisato quando ricorre la presunzione di responsabilita' negli incidenti accaduti sull'autobus. "In tema ditrasporto di persone - si legge in sentenza - la presunzione diresponsabilita' di cui all'art. 1681 a carico del vettore per i dannidel viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra ilsinistro occorso al viaggiatore medesimo e l'attivita' del vettore inesecuzione del trasporto, restando viceversa tale presunzione esclusaquando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, comenel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzoviaggiatore".La Cassazione ha fatto anche notare che la sentenza impugnata non si e' discostata daquesto orientamento dato che il conducente dell'autobus "era statocostretto a frenare all'improvviso". Il passeggero, insomma, avra' solo diritto ad un modesto indennizzo. Data: 06/03/2011 10:30:00
Autore: N.R.