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Periodo di prova: "discrezionalità" del datore di lavoro nel recedere durante l'esperimento

E' ammissibile il licenziamento del lavoratore in prova senza obbligo di motivazione, neppure in caso di contestazione, sulla valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23224 del 17 novembre 2010, rilevando che la discrezionalità del potere di recesso del datore di lavoro "non è assoluta, e deve essere coerente con la causa del patto di prova, sicché il lavoratore, che non dimostri il positivo superamento dell'esperimento nonché la imputabilità del recesso del datore a un motivo estraneo a tale causa, e quindi illecito, non può eccepire né dedurre la nullità del licenziamento in sede giurisdizionale".La Suprema Corte, rigettando il ricorso di un lavoratore, ha sottolineato che "a norma degli artt. 2096 c.c. e 10 della legge n. 604/1966, il rapporto di lavoro subordinato costituito con patto di prova è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali, ed è caratterizzato dal potere di recesso del datore di lavoro, la cui discrezionalità si esplica senza obbligo di fornire al lavoratore alcuna motivazione". Precisano gli Ermellini che lo scopo del periodo di prova è quello di acquisire elementi di valutazione sulla convenienza delle parti a concludere un rapporto di lavoro definitivo; valutazione rimessa al giudizio e alla libera disponibilità delle parti che sono, di conseguenza, pienamente libere di ritenere sussitente o meno tale convenienza. Data: 21/11/2010 10:00:00
Autore: L.S.