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Appalti: società allegata documento scaduto? Mera irregolarità e non illegitimità

Con la sentenza n. 12339 depositata l'8 novembre, il Tar Campania ha stabilito che in ambito di procedure d'aggiudicazione pubblica, allegare un documento di identità scaduto non determina l'esclusione della impresa dalla gara. Secondo quanto si apprende dalla sentenza di primo grado, in seguito all'aggiudicazione da parte di una società per azioni di un appalto pubblico, l'azienza esclusa avevano proposto ricorso presso il Tribunale amministrativo campano, eccependo che il documento allegato dal rappresentante della società che si era aggiudicata l'appalto, fosse scaduto. Da questo ne dovava derivare l'illegittimità dell'aggiudicazione dell'appalto. Il Tar, su ricorso proposto dalla società posizionatasi terza in classifica, ha stabilito che in questo caso il fatto di aver presentato un documento scaduto non determina l'illegittimità dell'aggiudicazione. Nella parte motiva della sentenza, il Tribunale ha spiegato che "qualora il partecipante alla gara di appalto abbia allegato un documento di identità non in corso di validità, in applicazione dell'art. 45, comma 3, d. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445 (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni dalla data del rilascio. Posto, peraltro, che tale dichiarazione esplica la funzione di assicurare la paternità della dichiarazione, la sua mancanza costituisce mera irregolarità, l'art. 71, comma 3, stesso d. P. R. n. 445 del 2000 prevedendo, infatti, che “qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili di ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione d [ia] notizia all'interessato di tale irregolarità”, dopo di che “questi [sarà] tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione [e solo] in mancanza il procedimento non [avrà] seguito”. Data: 10/11/2010 09:40:00
Autore: Luisa Foti