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Cassazione. Infortuni sul lavoro: responsabilità del datore di lavoro non esclusa a priori in caso di appalto



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37600 del 21 ottobre 2010, statuisce che in caso di appalto la responsabilità dell'appaltatore per gli infortuni sul lavoro non esclude a priori quella del datore di lavoro e del committente.Il caso preso in esame dalla Suprema Corte è relativo ad un lavoratore morto in seguito alla caduta da una gru; in relazione al fatto il Giudice dell'udienza preliminare riteneva responsabile per negligenza il gruista, titolare della ditta cui erano stati affidati i lavori, prosciogliendo dalle accuse il datore di lavoro e il committente.I Giudici di legittimità, annullando tale decisione, hanno ribadito che "se è vero che l'esenzione del datore di lavoro committente, ai sensi dell'art. 7 comma terzo del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, dall'obbligo di cooperazione e coordinamento con l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi infortuni sul lavoro, quando trattasi 'dei rischi specifici propri dell'attività di imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi', opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, è altrettanto vero che la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi casualmente ad una sua omissione colposa." Data: 26/10/2010 10:30:00
Autore: L.S.