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Agenzia delle Entrate: non è dovuta tassa di conncessione governativa per il primo anno di iscrizione all'albo dei praticanti avvocati

Non devono pagare la tassa di concessione governativa i laureati in legge che si iscrivono al primo anno nel registro dei praticanti, perche' non ancora abilitati all'esercizio della professione forense.Il tributo - spiega l'Agenzia delle Entrate - e' invece dovuto invece per gli annisuccessivi, "in cui i praticanti procuratori possono essere nominatidifensori d'ufficio o svolgere le funzioni di pubblico ministero'.Il chiarimento è contenuto nella risoluzione 103/E che scaturisce dalla richiesta di un Consiglio dell'ordine degli avvocati, interessato a sapere se i laureati in giurisprudenzadovessero pagare o no la concessione governativa per iscriversi al registrodei praticanti.Secondo l'Agenzia "la tassa e'dovuta nella misura fissa di 168 euro e si applica a partire dalsecondo anno di iscrizione all'albo dei praticanti, perche' solo daquel momento si ha effettivamente l'abilitazione ad esercitare laprofessione forense'. Data: 12/10/2010 11:25:00
Autore: N.R.