Consulenti Lavoro: titolare studio condiviso deve emettere fattura per il rimborso consumi
Nel parere n. 23 del 14 settembre 2010 la Fondazione studi Consulenti del lavoro ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi fiscali che gravano sul soggetto che risulta intestatario di un
contratto di
locazione di un ufficio che condivide con altri colleghi pur in mancanza di un
contratto societario.Per i Consulenti quando si condivide l'ufficio senza essere soci non ci si può limitare ad addebitare la quota dei costi delle bollette agli altri professioniti ma è necessario emettere
fattura al momento del rimborso.Nella prassi in genere se c'è un intestatario delle bollette gli altri professionisti si limitanoa pagare la rispettiva quota per i servizi di cuiusufruiscono. In questo modo però non possono dedurre le spese sostenute dalle imposte.Per ovviare a questo problema la Fondazione spiega che l'intestatario della boletta deve emettere
fattura per la quota del rimborso applicando l'aliquota Iva applicata al servizio.Non va invece operata la ritenuta e le somme rimborsate debbono essere computate comeminor costo sostenuto non andando a costituire componenti positive di reddito.
Data: 21/09/2010 09:30:00
Autore: Roberto Cataldi