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Intercettazioni illegali? Non sono utilizzabili neanche negli altri giudizi

A Dirlo è una decisione della Corte di Cassazione
Le intercettazioni illegalmente acquisite, non si possono utilizzare in nessun altro giudizio. A Dirlo è una decisione della Corte di Cassazione. Le Sezioni unite penali, investite della questione per un “persistente contrasto di giurisprudenza in ordine alla questione se possano essere o meno essere utilizzati, nell'ambito del procedimento di prevenzione, i risultato di intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio di cognizione”, dopo aver ricostruito la giurisprudenza in materia, (citando la storica sentenza n. 34 del 1973 con cui la Consulta aveva tracciato i limiti costituzionali compatibili con le intercettazioni delle comunicazioni, nella parte in cui si occupa di definire le conseguenze a cui assoggettare i risultati delle intercettazioni effettuare al di fuori delle garanzie di legalità, stabilendo la relativa inutilizzabilità) hanno stabilito il principio secondo cui “le intercettazioni dichiarate inutilizzabili a norma dell'art. 271 cod. proc. pen. (…) così come le prove inutilizzabili a norma dell'art. 191 cod. proc. pen., perchè acquisite in violazione dei divieto stabiliti dalla legge, non sono suscettibili di utilizzazione agli effetti di qualsiasi tipo di giudizio, ivi compreso quello relativo alla applicazione di misure di prevenzione”. Gli Ermellini hanno infatti precisato che “avendo quindi il legislatore stabilito, accanto alla inutilizzabilità dei risultati, la distruzione delle intercettazioni nei casi previsti dal richiamato art.271 cod. proc. pen., se ne deve dedurre – secondo la più plastica delle evidenze – che nelle ipotesi normativamente indicate, la volontà perseguita dalla legge è stata quella di escludere, non soltanto sul piano giuridico, ma finanche su quello della “materialità” degli atti, qualsiasi altro procedimento, penale, civile, amministrativo o disciplinare che sia, posto che un diverso regime non potrebbe logicamente sostenersi, se non facendo leva sulla del tutto casuale “non distruzione” di quegli atti e supporti”. Data: 10/08/2010 10:00:00
Autore: Luisa Foti