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Sopravvenuta impossibilità di lavorare nel contratto a tempo indeterminato

Corte di Cassazione, sentenza 28 marzo 2010, n. 7531
La Cassazione, con sentenza 28 marzo 2010, n. 7531, ha affermato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non si risolve automaticamente per la sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa non imputabile al lavoratore, ovvero per inidoneità permanente e specifica.
Anche in tale ipotesi, pertanto, il lavoratore ha diritto al preavviso per vedere garantite la certezza e la stabilità dell'occupazione.

Data: 28/03/2010 10:00:00
Autore: Francesca Bertinelli