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Licenziamenti per “riorganizzazioni aziendali”? Illegittimi

Lo ha stabilito la Cassazione Con la Sentenza n. 6847 depositata il 22 marzo 2010
Con la Sentenza n. 6847 depositata il 22 marzo scorso, la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittimo il licenziamento del dirigente sulla base di una presunta riorganizzazione aziendale che si basa però, in concreto, nella perdita di fiducia nel dirigente. Lo ha affermato la sezione lavoro del Palazzaccio che, respingendo il ricorso proposto dall'azienda condannata a risarcire il danno biologico al manager, ha precisato in proposito che “la valutazione della Corte di merito in ordine alla pretestuosità dei motivi organizzativi, addotti formalmente per il licenziamento, si fonda su una ricostruzione analitica degli stessi atti posti in essere dal Consorzio, dai quali è stata desunta, puntualmente, la sussistenza delle effettive ragioni del recesso, rinvenibili in una documentata situazione di contrasto fra direzione del Consorzio e il dirigente e in particolare, nella perdita di fiducia nei confronti di quest'ultimo che aveva comportato, fra l'altro l'assunzione da parte della stessa direzione di iniziative imprenditoriali proprie del settore della commercializzazione, curate (dal dirigente)”. Pertanto, “l'ingiustificatezza del recesso – conseguente alla predetta pretestuosità dei motivi – priva di ogni rilievo le censure relative alla, o meno, della mutatio libelli, con cui è stata inserita nella controversia la “ulteriore” questione della inosservanza della procedura prescritta per il licenziamento disciplinare; ed invero la illegittimità del recesso datoriale, da cui consegue l'obbligo di corrispondere la indennità supplementare, consegue ex se all'accertamento di insussistenza dei motivi, che costituisce, nella sentenza impugnata, autonoma ratio decidendi idonea a sorreggere la decisione”. Data: 22/03/2010 10:00:00
Autore: Luisa Foti