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Querelante assente nel processo penale? Non è remissione tacita della querela

Cassazione, sentenza n. 11142 del 2010
Con la sentenza n. 11142, gli Ermellini hanno stabilito che l'assenza in udienza di chi propone la querela (condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione penale, in determinati reati) non equivale alla remissione (tacita) della querela. Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Corte di Cassazione su ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la procura di Napoli per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, con cui era stata emessa una sentenza di non luogo a procedere per “intervenuta remissione di querela” in quanto il querelante non si era presentato all'udienza. In seguito alla proposizione del ricorso per la riforma della sentenza emessa dal tribunale monocratico di Benevento, gli Ermellini, precisando che la remissione è processuale o extraprocessuale e che quella extraprocessuale può essere espressa o tacita, hanno stabilito che “vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela”. Si deve trattare di “fatti, e cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che (…) non rimangono confinato nel limbo di eventuali stati d'animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati”. Come rileva la Corte invece, nel caso di specie “l'unico comportamento che viene in rilievo è la mancata comparizione in udienza del querelante, ossia un fatto che va correttamente situato nel processo e solo in questo; prima di questo non risulta alcun altro fatto che sia stato allegato, assodato, comprovato, dal quale detta mancata comparizione possa essere considerata come effetto consequenziale e logico di remissione”. Data: 10/08/2010 10:00:00
Autore: Luisa Foti