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Sicurezza sul lavoro: responsabilità dell'imprenditore per la morte dell'operaio

La Cassazione Penale con la sentenza n. 46747 del 2009
La Cassazione Penale con la sentenza n. 46747 del 2009, ha ritenuto responsabile il legale rappresentante dell'azienda per la morte di un operaio. In sostanza, la presenza di un capocantiere non esclude il ruolo di garanzia del datore di lavoro in mancanza di una delega espressa in tema di sicurezza ed inoltre non esclude l'obbligo di controllo in ordine all'applicazione delle regole previste dal piano di sicurezza per fronteggiare i rischi del lavoro che veniva svolto a settanta metri di altezza.
La S.C. ha ribadito un consolidato principio: ossia la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare la loro integrità fisica.

Data: 31/08/2009 10:00:00
Autore: Francesca Bertinelli