Responsabilità contabile dei sindaci, in merito ai danni provocati dal bullismo
- i docenti hanno la responsabilità (in vigilando) di vigilare e quindi sono tenuti a risarcire i danni imputabili alla mancata vigilanza sugli alunni;
- i bulli minorenni, dopo essere stati individuati devono essere affidati ai genitori (diffidati), affinché vengano educati in maniera appropriata;
- i genitori hanno la responsabilità educativa (in educando) e pertanto, oltre ad essere diffidati dai servizi sociali, sono tenuti a risarcire i danni causati volontariamente dai figli minori a persone e cose;
- i genitori che non sono in grado (per indigenza, per incapacità, per malattia, per criminalità, ecc,) di educare sufficientemente i figli, nell'età dell'obbligo, devono essere censiti in tempo utile dal Comune e controllati dai servizi sociali anche in base ai dati in possesso dall'ASL e dagli stessi uffici comunali (dati dell'anagrafe, dati dei vigili, dati raccolti dagli assessori all'istruzione, alla cultura, alla gioventù, ecc);
- i servizi sociali comunali, devono provvedere "direttamente" ad individuare i mezzi e le modalità per educare i minorenni trascurati dalle famiglie (con l'affidamento alle case-famiglia, con l'adozione familiare, con l'adozione extrafamiliare o con l'affidamento ad istituti di rieducazione minorile);
- i dirigenti scolastici, informati dai propri docenti sugli atti di bullismo, - ove gli organismi comunali di settore tardino ad intervenire, anche di fronte ad evidenti danneggiamenti di suppellettili e strutture edilizie, od ignorino le denunce dei genitori delle vittime del bullismo, - provvederanno a "sollecitare i servizi sociali" (e in caso di silenzio dell'Ente locale, informeranno anche la Procura della Repubblica del tribunale di zona) fornendo dati didattici raccolti in proprio sugli effetti evidenti (danni a persone e cose) del fenomeno "bullismo", senza "etichettare" con la "patente" di bulli gli alunni sospettati;
- il sindaco, (che per dovere d'ufficio conosce le continue spese di ripristino delle suppellettili e degli edifici scolastici danneggiati dai bulli), ove non allerti tempestivamente i servizi sociali da lui diretti e non giustifichi la sua condotta amministrativa e contabile omissiva rispetto all'emergenza segnalata, prima o poi risponderà davanti alla Procura della Repubblica competente ed alla Corte dei conti di danno erariale, anche in merito agli sprechi per il ripristino della strutture scolastiche danneggiate (a seguito della carenza degli interventi sociali comunali).
Autore: Prof. Gennaro Iasevoli