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INPS: se nel certificato di malattia manca l'indirizzo per la reperibilità si perde il diritto alla prestazione

Il lavoratore è tenuto a certificare il proprio stato di malattia mediante idonea certificazione rilasciata dal medico curante. Detta certificazione deve essere trasmessa al Datore di lavoro e all'INPS e deve recare l'esatta indicazione del domicilio del lavoratore durante l'evento morboso, pur se coincidente con quello abituale, al fine di consentire l'effettività e l'efficienza dei controlli.In particolare il lavoratore è tenuto a verificare che il certificato medico attestante lo stato di malattia indichi esattamente l'indirizzo del proprio domicilio. Diversamente il lavoratore dovrà provvedere ad indicare lo stesso sul certificato.L'inosservanza di tale obbligo impedisce l'insorgere del diritto del lavoratore a beneficiare dell'indennità di malattia per l'intero periodo in cui l'Istituto non sia stato in grado di esercitare il potere di controllo sulla malattia denunciata.L'inesatta, incompleta o mancata indicazione dell'indirizzo del domicilio comporta la perdita della prestazione previdenziale per l'intero evento di malattia o comunque per tutte quelle giornate di malattia attestate da certificazione priva del requisito in questione.L'INPS (Circ. INPS 9 ottobre 2009 n. 22747) ha precisato che l'inesatta, incompleta o mancante indicazione del domicilio non determina la perdita del diritto all'indennità di malattia solo laddove l'istituto sia in grado di reperire altrimenti ed agevolmente nei propri archivi il dato prescritto. (es: INPS può fare riferimento a precedenti e recenti eventi di malattia ovvero a visite domiciliari). Data: 07/11/2009 10:30:00
Autore: Francesca Bertinelli