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Cassazione: rito del lavoro - fatti costitutivi del diritto non contestati

Nell'esaminare una questione relativa al licenziamento di un giornalista, la Cassazione ha precisato il seguente principio di diritto cui dovrà conformarsi il giudice di rinvio: in relazione ai fatti costitutivi del diritto, affermati dall'attore e non contestati specificamente dal convenuto, opera - nel rito del lavoro - un effetto vincolante per il giudice che deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e deve ritenerlo per ciò solo sussistente. Questo effetto si determina non già immediatamente - perché manca nel terzo comma dell'art. 416 c.p.c. la previsione di una decadenza - bensì per effetto della preclusione conseguente al limite previsto dall'art. 420, 1° comma, c.p.c. per la modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già formulate, sicché, superata questa soglia, collocata tra le attività preliminari all'istruttoria vera e propria, si determina la preclusione della non contestabilità (tardiva) dei fatti (costitutivi del diritto) fino a quel momento non contestati (Cassazione - Sezione Lavoro Sentenza, 15 gennaio 2003, n.535: Processo del lavoro - Non contestazione convenuto dei fatti costitutivi del diritto - Obbligo di astensione da parte del giudice di qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato - Lavoro giornalistico - Nullità di clausola del contratto collettivo relativa ad ipotesi di licenziamento). Data: 07/03/2003
Autore: www.filodiritto.com