Cassazione: risarcisca il cliente l'avvocato che dopo la rinuncia al mandato non informa il nuovo difensore di eventuali notifiche
“Ed invero –prosegue la Corte-, la particolare relazione che si stabilisce tra il soggetto destinatario degli atti ed il difensore domiciliatario non fa venir meno a carico di quest'ultimo gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione, i quali permangono in capo al domiciliatario, anche se nel frattempo la parte abbia nominato un nuovo difensore. Tra tali obblighi rientra quello di informare il nuovo difensore dell'avvenuta notifica di eventuali sentenze che riguardano la parte, che non può ritenersi assolto se non con la prova, di cui è onerato il domiciliatario, di avere dato notizia dell'avvenuta notifica, perché solo questa permette al nuovo difensore di fruire compiutamente dello spatium deliberandi predeterminato per legge ai fini della proposizione predeterminato per legge ai fini della proposizione dell'eventuale impugnazione”. Data: 22/10/2009 09:00:00
Autore: Cristina Matricardi