Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Sport: Cassazione, la "testata" in campo è reato. Anche se l'arbitro non ha fischiato il fallo

Linea dura della Cassazione contro il gioco scorretto. I calciatori d'ora in avanti dovranno fare molta attenzione giacché richieranno una condanna anche per una "testata" data all'avversario sul campo da gioco.L'avvertimento arriva dalla quinta sezione penale della Corte che invita i giudici a giudicare con severità questo comportamento. E ciò anche se l'arbitro non ha fischiato il fallo. La questione è stata "tirata in campo" dalla corte con la Sentenza n. 28439 del 2009 che ha annullato un'assoluzione dal reato di lesioni volontarie resa in favore di un calciatore che aveva colpito al volto con la testa un avversario reagendo ad un fallo da lui commesso.Il Giudice di Pace in prim aistanza aveva deciso di assolvere il calciatore perchè a suo dire sussisteva una "causa di giustificazione" determinata dal fatto che l'arbitro non aveva interrotto la partita e che pertanto quella che testata faceva parte del contesto dell'attività sportiva.Quando il caso è finito davanti alla Suprema Corte, i Giudici di Piazza Cavour hanno annullato la sentenza spiegando ai giudici di merito che la "causa di giustificazione non puo' essere automaticamente affermata per il solo fatto che la condotta lesiva siastata posta in essere a gioco non interrotto, atteso che anche in assenza di tale condizione, e' ben possibile che un giocatore attenti all'incolumita' fisica di un altro con modalita' tali da escludere cheegli abbia soltanto inteso contrastarne l'azione e' da dimostrare piuttosto l'esistenza di una finalita' puramente e semplicemente lesiva, pur se occasionata dal contesto agonistico". Data: 12/07/2009 09:00:00
Autore: Roberto Cataldi