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Organizzazione comune dei mercati – Cereali – Granoturco – Fissazione di prezzo – Detrazioni applicabili

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione del combinato disposto dell'art. 13 del regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1993, n. 2131, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (GU L 191, pag. 76), e dell'art. 4 bis del regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1992, n. 689, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento (GU L 74, pag. 18), quale modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 27 agosto 1992, n. 2486 (GU L 248, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento n. 689/92»). Tale domanda si inserisce nell'ambito di una controversia tra l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura («AGEA») e il Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. a r.l.(in prosieguo: il «Consorzio») in merito all'importo della compensazione dovuta a quest'ultimo per l'acquisto di una partita di granoturco detenuta dall'AGEA in qualità di organismo d'intervento. Data: 26/02/2009 08:00:00
Autore: www.laprevidenza.it