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Il C.N.F. non può riassumere procedimenti per sanzioni disciplinari

Unavvocato era stato rinviato a giudizio nanti il giudice penale perrispondere dei reati di falsità materiale continuata, truffaaggravata ed appropriazione indebita aggravata; per gli stessi fattiil professionista veniva sottoposto, altresì, a procedimentodisciplinare in quanto, ad avviso del Consiglio dell'Ordinedegli avvocati cui era iscritto l'avvocato imputato,quest'ultimo aveva mantenuto, col compimento dei reaticontestategli, un comportamento “ lesivo delle prerogative edelle funzioni di appartenere all'ordine forense e non conformealla dignità e al decoro professionale”. Il Consigliodell'Ordine emetteva provvedimento che radiava dallo ilprofessionista dall'albo, provvedimento confermato dalConsiglio Nazionale Forense in sede di impugnazione avanzatadall'avvocato. Consentenza del 28 marzo 2006, n. 4893, le SS. UU., in diversacomposizione, su ricorso dell'avvocato radiato dall'albo,hanno cassato con rinvio la decisione del CNF sul rilievo che ilgiudizio disciplinare avrebbe dovuto essere sospeso, ai sensidell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione del giudicepenale, dalla quale poteva dipendere l'esito del procedimentodisciplinare, ai sensi dell'art. 653 c.p.p., (nel testomodificato dalla L. n. 97 del 2001, art. 1, applicabile ai giudizi incorso, in forza dell'art. 10, della cit. legge); il CNF hariassunto ex officio il processo e, con decisione depositata l'8novembre 2007 oggetto dell'odierno ricorso, ha accolto in partel'impugnazione dell'incolpato, irrogando la sanzionedisciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivitàprofessionale per un anno, in conseguenza della sentenza penale diassoluzione “perchè il fatto non sussiste”, per lamaggior parte degli episodi contestati, e perchè “ilfatto non costituisce reato”, per un episodio di falsomateriale. L'interrogativodi fondo è questo. Èlegittimo che il Consiglio Nazionale Forense, quale Organo giudicantenel procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, a seguito diannullamento con rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione,fissi di ufficio il giudizio di rinvio dinanzi a sé inmancanza di una iniziativa ad hoc delle parti interessate o del P.M.,ai sensi della Legge Professionale n. 36 del 1934, artt. 50 e 56, conriferimento all'art. 392 c.p.c. E segg., oppure se taleiniziativa non costituisca violazione di dette norme, in assenza diuna disciplina specifica che gli attribuisca tale potere ? La“vecchia” giurisprudenza . Lagiurisprudenza meno recente che ha affermato il principio dellariassumibilità di ufficio del processo disciplinare a caricodi avvocati, osservano le S.S. U.U., risulta oggi anacronistica edin contrasto con il principio del giusto processo e della terzietàdel giudice ( ex art.111, 2 comma Cost., ), soprattutto se siconsidera che questa “vecchia” interpretazione eracostruita “sulla base di indici sistematici non determinanti (notifiche e comunicazioni di ufficio delle decisioni)”. QuestaCorte inoltre ha già avuto modo di precisare che “Nelgiudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio NazionaleForense dinanzi alla Corte di Cassazione, contraddittori necessari –in quanto unici portatori dell'interesse a proporreimpugnazione e a contrastare l'impugnazione proposta –sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato,il Consiglio dell'ordine locale che ha deciso in primo grado insede amministrativa ed il Pubblico Ministero presso la Corte diCassazione, mentre tale qualità non può legittimamentericonoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione diterzietà rispetto alla controversia, essendo l'organoche ha emesso la decisione impugnata” (tra le altre v. Cass.9075/2003; conf. 18771/2004). Ilprincipio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nella sentenzan.17938 del 2008: la “nuova” giurisprudenza. LaCorte osserva prima di tutto come le norme sul procedimentodisciplinare degli avvocati non prevedono una specifica procedura diriassunzione; tuttavia, il R.D. n. 37 del 1934, art. 67, u.c.,inserito nel titolo 2^, che reca la disciplina “Deiprocedimenti davanti ai Consigli dell'ordine degli avvocati edei procuratori e davanti al Consiglio nazionale forense. Del ricorsoalle sezioni unite della Corte di cassazione”, contiene unanorma di chiusura, in forza della quale “si osservano, per ilrimanente, le disposizioni, in quanto applicabili, del procedimentodavanti alla Corte di Cassazione in materia civile”. Quindi,conclude la Corte, il modello di riferimento procedurale èquello civilistico/dipositivo. Ecco il principio espresso dalleSezioni Unite: “ la riassunzione del giudizio disciplinaredinanzi al Consiglio nazionale forense a seguito di sentenza dicassazione con rinvio, pronunciata dalle SS.UU. Della Corte Supremadi Cassazione, deve essere fatta ai sensi dell'art. 392 c.p.c.,con la conseguenza che l'eventuale riassunzione di ufficiofatta dallo stesso Consiglio nazionale forense è inammissibilee non impedisce l'estinzione del processo ai sensi dell'art.393 c.p.c.”. Dott.Valter Marchetti, Patrocinatore Legale, Foro di Savona Data: 11/10/2008 01:00:00
Autore: www.laprevidenza.it