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Istituzione del Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riguardo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata “Convenzione di New York”, dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dalla Convenzione Europea sull'esercizio del diritto dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, dal diritto comunitario e dalle norme costituzionali e legislative nazionali, è istituito il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di seguito denominato “Garante”, con sede in Roma. Data: 12/10/2008 01:00:00
Autore: www.laprevidenza.it