Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: Collaboratori domestici? Si presume siano dipendenti retribuiti

Chi aiuta nei lavori di casa, si presume sia un lavoratore dipendente regolarmente retribuito. La presunzione può essere vinta quando, al di là di ogni ragionevole dubbio, si riesce a dare la prova che il legame affettivo è paragonabile a quello di un familiare.
Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che, con la Sent. n. 21365/2008, ha stabilito che "ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso; tale la presunzione (di fatto) di onerosità, basata sui criteri della normalità, della apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata, può essere superata – quando si sostenga la riconducibilità delle prestazioni ad un rapporto diverso (non di lavoro subordinato) istituito affectionis vel benevolentiae causa, con la correlativa gratuità della stessa attività - solo con una prova rigorosa del contenuto di tale diversa relazione tra le parti". Data: 08/09/2008 01:00:00
Autore: Cristina Matricardi