Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianit� di grado United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Pensione carabinieri: i benefici contrattuali si calcolano alla data del collocamento a riposo

In tema di computabilità dei benefici contrattuali ai fini della pensione e della buonuscita, quando il soggetto si collochi in quiescenza in vigenza di contratto merita attenzione la sentenza 51/2008 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana investita da vari ricorrenti, tutti ex carabinieri. Gli ex militari dell'arma, collocatisi in quiescenza in vari periodi ma sempre durante la vigenza contrattuale dettata dal D.p.r. 69/84 hanno chiesto il ricalcolo della pensione sostenendo che la validità temporale del già richiamato Decreto Presidenziale si riferirebbe - secondo i ricorrenti - al periodo che va dal 1° gennaio 1982 al 30 giugno 1995. La tesi sarebbe avallata da una interpretazione di quanto contenuto dall'ultimo comma dell'articolo 1 del D.p.r. medesimo.Il Giudice, investito della questione fa rilevare come i ricorrenti abbiano già ottenuto i miglioramenti previsti dal Decreto 69 in costanza di servizio confermando che il ricalcolo della pensione per effetto di aumenti contrattuali successivi alla data di collocamento in quiescenza, secondo l'art. 43 del T.U. 1092/73 è determinato dalla base pensionabile costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima busta paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili integralmente percepiti.(Giovanni Dami) Corte dei Conti Toscana, Sentenza 24.1.2008 n. 51 - Giovanni Dami
Data: 29/03/2008
Autore: www.laprevidenza.it